Art. 536 – Codice penale – Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume > Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale
[Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sarà tratta alla prostituzione.
Si applicano i cpvv. dell'art. 533.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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