Art. 236 – Codice penale – Specie: regole generali

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
1) la cauzione di buona condotta;
2) la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 21491/2015

La confisca di prevenzione patrimoniale può essere disposta solo se prevista, per i fatti per cui si procede, dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, ossia al momento della decisione emessa in primo grado, mentre non può farsi riferimento alla disciplina successivamente introdotta e vigente al tempo in cui la misura deve eseguirsi, poiché il principio di retroattività opera, in relazione a tale istituto, per effetto di quanto previsto dall'art. 236, secondo comma, cod. pen., nei limiti previsti dal solo primo comma dell'art. 200 cod. pen.

Cass. pen. n. 2617/1990

Nel caso di proscioglimento per estinzione del reato (nella specie, amnistia) la confisca è obbligatoria solo per le cose obiettivamente criminose o tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale, mentre non è consentita la confisca facoltativa, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale che l'estinzione del reato rende non applicabile, a norma degli artt. 210 e 236 c.p. (Fattispecie in tema di commercio non autorizzato di cose preziose).