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Art. 236 — Specie: regole generali

Art. 236 — Specie: regole generali

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

  1. 1) la cauzione di buona condotta;
  2. 2) la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell’articolo 200 e quelle dell’articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

  1. 1) la cauzione di buona condotta;
  2. 2) la confisca.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2617/1990

Nel caso di proscioglimento per estinzione del reato (nella specie, amnistia) la confisca è obbligatoria solo per le cose obiettivamente criminose o tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale, mentre non è consentita la confisca facoltativa, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale che l’estinzione del reato rende non applicabile, a norma degli artt. 210 e 236 c.p. (Fattispecie in tema di commercio non autorizzato di cose preziose).

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