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Art. 205 — Provvedimento del giudice

Art. 205 — Provvedimento del giudice

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna [ c.p.p. 533 ] o di proscioglimento [ c.p.p. 658 ].

Possono essere ordinate con provvedimento successivo [ 679 ]:

  1. 1) nel caso di condanna, durante l’ esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena;
  2. 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta [ 204 ], e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;
  3. 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge [ 109, 204, 210 ].
  1. 1) nel caso di condanna, durante l’ esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena;
  2. 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta [ 204 ], e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;
  3. 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge [ 109, 204, 210 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 267/2004

La revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto è inscindibile dalla valutazione di attuale applicabilità – o prosecuzione – di una misura di sicurezza, giacché l’abitualità è un aspetto della pericolosità del soggetto, a sua volta presupposto della misura di sicurezza, e la relativa valutazione va effettuata, in termini di attualità, quando la misura debba essere in concreto applicata. Ne consegue che, poiché nel concorso di pena detentiva e di misura di sicurezza, quest’ultima si applica dopo l’esecuzione o l’estinzione della prima, il «lontano fine pena» costituisce di diritto condizione ostativa ad un riesame anticipato della permanenza o meno dell’abitualità.

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Cass. pen. n. 4077/1995

La sentenza non passa mai in giudicato per quanto concerne le misure di sicurezza, data la natura sostanzialmente amministrativa di queste, la loro modificabilità e revocabilità, e l’applicabilità ex officio persino dopo la sentenza nei casi indicati dall’art. 205 c.p.

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Cass. pen. n. 4823/1993

Le misure di sicurezza debbono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa (art. 205 comma primo c.p.) salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge (nn. 1, 2, 3 del comma secondo dell’articolo citato) tra i quali non figurano le ipotesi dei cosiddetti quasi reati (art. 115 c.p.); ciò per l’evidente ragione che le condizioni di pericolosità che il reato o il quasi reato manifesta possono essere oggetto di una valutazione complessa ed immediata solo attraverso una sentenza (artt. 202, 203 c.p.). Tale sistema non è stato in alcun modo innovato dall’art. 679 c.p.p., il quale non ha inciso sulla normativa relativa alla competenza ad ordinare la misura di sicurezza. (Nella specie, relativa a risoluzione di conflitto di competenza, la S.C. ha ritenuto che l’applicazione della misura della libertà vigilata è riservata al tribunale e non al giudice di sorveglianza, in quanto solo il primo può disporla essendo a ciò autorizzato per un fatto [ istigazione non accolta ] non preveduto dalla legge come reato [ art. 229 n. 2 c.p. in relazione all’art. 115 stesso codice ]).

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