16 Mar Art. 658 — Procurato allarme presso l’Autorità
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità , o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [ 358 ] , è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 11514/1987
Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 658 c.p. è sufficiente che l’annunzio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare allarme presso l’autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio. Tale deve considerarsi l’annunzio di un inesistente sequestro di persona che, per le modalità del suo contenuto, provochi l’intervento della forza pubblica con dispiegamento di mezzi.
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