Art. 658 – Codice penale – Procurato allarme presso l’Autorità

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità , o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358] , è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 8764/2022

In tema di reati contro l'ordine pubblico, il reato di procurato allarme presso l'autorità è configurabile anche nel caso in cui l'annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia "mediato", cioè non effettuato direttamente alle forze dell'ordine, ma a un privato, purché, per l'apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l'intervento anche d'ufficio.

Cass. pen. n. 26897/2018

Il reato di procurato allarme presso l'Autorità è configurabile anche nel caso in cui l'infortunio annunciato sia stato artificiosamente costruito, dovendo equipararsi all'infortunio "inesistente" di cui all'art. 658 cod. pen. anche quello "falso", poiché la ratio della contravvenzione va ravvisata nell'interesse dello Stato all'ordine pubblico, che si vuole garantire contro tutti i falsi allarmi, che distolgono l''Autorità costituita dalle ordinarie incombenze.
Il reato di procurato allarme presso l'Autorità di cui all'art. 658 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l'annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia "mediato", cioè non effettuato direttamente alle forze dell'ordine, ma ad un privato, purché, per l'apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l'intervento anche d'ufficio.

Cass. pen. n. 11514/1987

Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 658 c.p. è sufficiente che l'annunzio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare allarme presso l'autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio. Tale deve considerarsi l'annunzio di un inesistente sequestro di persona che, per le modalità del suo contenuto, provochi l'intervento della forza pubblica con dispiegamento di mezzi.