Art. 657 – Codice penale – Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata
Fonti > Codice Penale > Libro terzo - Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia > Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza > Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
[Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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