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Art. 679 — Omessa denuncia di materie esplodenti

Art. 679 — Omessa denuncia di materie esplodenti

Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro.

Soggiace all’ammenda fino a duecentoquarantasette euro chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’Autorità.

Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da trentasette euro a seicentodiciannove euro [ 680 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 11176/2015

La contravvenzione prevista dall’art. 679 cod.pen. si distingue da quella di cui all’art. 678 cod.pen., perché, mentre quest’ultima è diretta a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente, senza licenza o senza rispettarne le condizioni, la prima, invece, è diretta a rendere edotta l’autorità di pubblica sicurezza dell’esistenza di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del reato di cui all’art. 679 cod. pen., con riferimento alla condotta di detenzione per il commercio di materie esplodenti per un quantitativo di peso inferiore a quello necessario per la configurabilità del reato di cui all’art. 678 cod. pen.).

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Cass. pen. n. 40358/2011

Il reato di cui all’art. 679 c.p. si distingue da quello previsto dall’art. 678 c.p., perché mentre quest’ultimo è diretto a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente senza licenza o senza rispettare le condizioni di essa, il primo, invece, è diretto a rendere edotta l’autorità di pubblica sicurezza dell’esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore.

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Cass. pen. n. 25102/2011

Integra il reato di cui all’art. 679 c.p. la detenzione in deposito, in carenza di denuncia al comando vigili del fuoco territorialmente competente, di gasolio per autotrazione, quale sostanza infiammabile pericolosa.

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Cass. pen. n. 30431/2010

La contravvenzione di omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti, prevista dall’art. 679 c.p., ha natura di reato istantaneo, che si consuma con l’omissione dell’adempimento richiesto.

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Cass. pen. n. 24508/2010

Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti ha carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione della stessa e l’autorità alla quale deve essere effettuata. (Fattispecie in tema di omessa denuncia della detenzione di milleduecento litri di gasolio).

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Cass. pen. n. 7006/2000

In materia di omessa denuncia di materie esplodenti, deve escludersi che l’obbligo di denuncia del possesso o della detenzione di tali sostanze gravi anche sul dipendente, in quanto l’art. 679 c.p. (che tale obbligo impone) presuppone che vi sia un rapporto stabile di signoria di fatto sul bene tale da consentirne la materiale disponibilità da parte del detentore in virtù di un interesse proprio e qualificato, che non sussiste nei casi di un rapporto di dipendenza nei quali la detenzione è esercitata nomine alieno o sotto la vigilanza del datore di lavoro.

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Cass. pen. n. 3503/2000

Il reato di cui all’art. 679 c.p. (omessa denuncia di materie esplodenti) deve ritenersi assorbito in quello di cui all’art. 678 stesso codice, non essendo logicamente esigibile che chi detiene materie esplodenti a scopo di commercio senza la prescritta licenza all’Autorità si presenti alla medesima Autorità per denunciare la circostanza, e dovendosi, pertanto, la seconda ipotesi di reato considerare speciale rispetto alla prima, essendo gli elementi specializzanti individuabili sia nel fatto di tenere in deposito a fine di commercio rispetto al semplice fatto di detenere, sia nell’assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione di denunzia della detenzione.

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Cass. pen. n. 5604/1997

L’art. 34 della L. 18 aprile 1975, n. 110, che prevede l’aggravamento delle pene «per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi», trova applicazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 678 e 679 c.p., aventi ad oggetto «materie esplodenti», essendo queste le uniche contravvenzioni contemplate dal codice penale che riguardano direttamente sostanze deflagranti, nulla rilevando in contrario il fatto che, di regola, il termine «esplosivi» esprima un concetto diverso da quello espresso con la locuzione «materie esplodenti».

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Cass. pen. n. 13/1994

Anche per la detenzione delle munizioni a salve occorre la denuncia all’autorità, trattandosi di materie esplodenti. Tali munizioni, infatti, non sono innocue ma hanno, per le loro caratteristiche, attitudine a recare offesa alle persone. (Fattispecie relativa ad illegale detenzione di sedici munizioni a salve, tipo Flaubert, in cui è stato ravvisato il reato p. e p. dall’art. 679 c.p.).

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Cass. pen. n. 11351/1992

La miccia a lenta combustione è ricompresa fra «le munizioni di sicurezza ed i giocattoli pirici»: trattasi di prodotto che, non ricadendo fra le sostanze esplodenti di cui alla normativa speciale, va ricompreso fra le «materie esplodenti» la cui detenzione va denunciata all’autorità e l’inosservanza è punita dalla norma contravvenzionale di cui all’art. 679 c.p. (omessa denuncia di materie esplodenti).

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Cass. pen. n. 6010/1988

Le castagnole e le bombe-carta non possono essere ricomprese tra gli esplosivi micidiali dotati di caratteristiche che li fanno assimilare alle armi da guerra e il loro possesso può integrare le figure criminose di cui agli artt. 678 e 679 c.p.

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Cass. pen. n. 5278/1988

La detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo e la detenzione non denunciata di miccia e detonatore non integrano i reati previsti dagli artt. 1 e 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895, ma, rispettivamente, le contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 679 c.p.

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Cass. pen. n. 3605/1988

Le ipotesi delittuose previste per gli esplosivi dai primi quattro articoli della L. 2 ottobre 1967, n. 895 trovano applicazione nel caso in cui si tratti di esplosivo che, per la quantità e la qualità presenti il requisito della micidialità mentre sono applicabili le ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale qualora l’eplosivo manchi di tale caratteristica.

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