Cass. pen. n. 2260 del 26 marzo 2014
Testo massima n. 1
In tema di concorso di persone, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui.
Testo massima n. 2
Le misure di sicurezza devono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa, salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge (nn. 1, 2, 3 dell'art. 205, comma secondo, cod. pen.) tra i quali non figurano le ipotesi dei cosiddetti "quasi reati" (artt. 49 e 115 cod. pen.), e ciò per l'evidente ragione che le condizioni di pericolosità manifestate dal reato o dal "quasi reato" possono essere oggetto soltanto di una valutazione contenuta in una sentenza (artt. 202, 203 cod. pen.) emessa a seguito di contraddittorio tra le parti e assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione.