16 Mar Art. 235 — Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato
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[ Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. ]
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 44188/2013
L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni – prevista dall’art. 235 c.p., come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, conv. con modif. in legge n. 125 del 2008 – costituisce una misura di sicurezza personale e, in quanto tale, opera in riferimento anche ai fatti criminosi commessi prima della novella, discendendo l’applicazione dall’attualità della pericolosità.
Cass. pen. n. 28614/2009
La misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni, deve essere disposta pur in caso di sentenza di patteggiamento, ma pur sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale.
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