16 Mar Art. 201 — Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero
Posted at 13:01h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo VIII – Delle misure amministrative di sicurezza > Capo I – Delle misure di sicurezza personali > Sezione I – Disposizioni generali
Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato [ 7–10 ], è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell’articolo 12, numero 3, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa [ c.p.p. 678 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”10″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”11″]