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Art. 201 — Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero

Art. 201 — Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero

Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato [ 710 ], è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell’articolo 12, numero 3, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa [ c.p.p. 678 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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