Art. 201 – Codice penale – Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero

Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato [7-10], è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa [c.p.p. 678].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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