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Art. 202 — Applicabilità delle misure di sicurezza

Art. 202 — Applicabilità delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 44339/2015

A seguito dell’abrogazione dell’art. 204 cod. pen. ad opera dell’art. 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sussiste sempre l’obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve quindi essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa alla misura di sicurezza, a nulla rilevando la possibilità di effettuare tale accertamento anche in sede di esecuzione.

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Cass. pen. n. 41677/2010

Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l’obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell’imputato, mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.

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