Art. 237 – Codice penale – Cauzione di buona condotta
Fonti > Codice Penale > Libro primo - Dei reati in generale > Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza > Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali
La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83. [c.p.p. 319].
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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