16 Mar Art. 238 — Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione
Posted at 13:02h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo VIII – Delle misure amministrative di sicurezza > Capo II – Delle misure di sicurezza patrimoniali
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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