Art. 238 – Codice penale – Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Non è presente nessuna massima.