Art. 238 – Codice penale – Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione
Fonti > Codice Penale > Libro primo - Dei reati in generale > Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza > Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.