Art. 545 – Codice di procedura penale – Pubblicazione della sentenza

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza [475 2, 488 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 33840/2024

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'applicazione della regolamentazione introdotta dalla cd. "riforma Cartabia" ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione - affidata dalla norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al giudice dell'esecuzione, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso - non è subordinata alla verifica del suo carattere più favorevole rispetto alla previgente disciplina.

Cass. civ. n. 29192/2024

La sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell'imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena).

Cass. civ. n. 30711/2024

In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall'imputato entro l'udienza di discussione dell'appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in caso di trattazione cartolare).

Cass. civ. n. 28102/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è abnorme la decisione con la quale il giudice della cognizione, anziché integrare o confermare il dispositivo già letto in udienza, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva con separato provvedimento che, in ogni caso, è impugnabile nel merito unitamente alla sentenza.

Cass. civ. n. 21929/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, incombendo sul giudice l'obbligo di compulsare l'ente competente al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione.

Cass. civ. n. 19776/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia detenuto in espiazione di altra pena definitiva.

Cass. civ. n. 14035/2024

In tema di pene sostitutive, il meccanismo bifasico di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all'imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso alla applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti.

Cass. civ. n. 15927/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti).

Cass. civ. n. 11981/2023

In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello che confermi la sentenza di condanna, lasciando invariata la pena, non deve acquisire il consenso dell'imputato alla sua sostituzione, attraverso la procedura informativa prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., essendo a tal proposito sufficiente la richiesta di sostituzione di quella pena che l'imputato ha già formulato con l'atto di gravame.

Cass. civ. n. 11731/2024

La dichiarazione di ricusazione, qualora il motivo che la determina sia sorto o divenuto noto dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna e prima dell'udienza di rinvio fissata per la decisione in ordine all'applicabilità di una pena sostitutiva, può essere proposta anche in tale fase, giacché l'udienza di rinvio ex art. 545-bis cod. proc. pen. va considerata "udienza" in senso proprio e solo con la lettura del dispositivo in quella sede integrato o confermato la sentenza si intende pubblicata.

Cass. pen. n. 22736/2011

Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p..

Cass. pen. n. 18046/2011

Ai fini dell'interruzione della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del deposito della sentenza stessa. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 15/03/2010).

Cass. pen. n. 29673/2010

Il difetto di collazione della sentenza, che contenga un dispositivo difforme da quello letto in udienza e riferito ad altra pronuncia nei confronti di altro imputato, non invalida la sentenza medesima ma rende inefficace il procedimento di pubblicazione e di comunicazione, sempre che determini incertezza sui contenuti del provvedimento, con la conseguenza del mancato decorso dei termini per l'impugnazione. (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 20/02/2009).

Cass. pen. n. 12822/2010

La sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce effetti però giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione.

Cass. pen. n. 6221/2006

La sopravvenuta interruzione del collegamento in videoconferenza, che non consenta all'imputato di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza perché la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali.

Cass. pen. n. 45458/2001

È nulla, ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. E) c.p.p., la sentenza che rechi una motivazione vergata a mano con grafia incomprensibile, non potendo farsi carico alla parte né di un obbligo, non previsto dalla legge e dall'esito incerto, di attivarsi per ottenere una diversa redazione del provvedimento, né del rischio di incorrere medio tempore nella decorrenza dei termini concessi per l'impugnazione.

Cass. pen. n. 21142/2001

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 546 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., per la mancata previsione della illeggibilità della sentenza quale causa di nullità, atteso che, a norma dell'art. 116 dello stesso codice, la parte che vi ha interesse può sempre richiedere una copia autentica del provvedimento che sia leggibile.

Cass. pen. n. 6674/1997

In tema di pubblicazione della sentenza, nell'ipotesi di contestuale redazione del dispositivo e della motivazione, è legittimo, sull'accordo delle parti, “dare per letta” la motivazione, con la conseguenza che il termine per la impugnazione decorre da tale fittizia lettura, a norma dell'art. 585, comma secondo, lett. b) c.p.p.

Cass. pen. n. 6026/1996

Se è vero che nei provvedimenti del giudice il dispositivo ha l'essenziale funzione di esprimere la volontà della legge nel caso concreto, è altrettanto vero che il decisum deve essere accertato e chiarito anche alla luce delle ragioni delle decisioni esposte nella parte motiva della sentenza, che rappresenta un tutto organico il cui contenuto va ricostruito mediante il coordinamento con la motivazione anche se quest'ultima, per le sentenze pronunciate a seguito di dibattimento, non può porsi in contrasto con il dispositivo letto in udienza, cui va data prevalenza in caso di difformità.

Cass. pen. n. 851/1996

Allorché l'appello si sia svolto con le forme previste dall'art. 599 c.p.p., e cioè in camera di consiglio, la lettura del dispositivo in udienza, imposta dall'art. 545 stesso codice solo per i processi che si svolgono in dibattimento pubblico, è meramente facoltativa e l'omissione di tale lettura, seguita da regolare deposito in cancelleria, ha come semplice conseguenza lo spostamento della data di pubblicazione della sentenza — e, quindi, del dies a quo ai fini dell'impugnazione — dalla data di udienza a quella dell'avviso di deposito della pronuncia, secondo quanto previsto dall'art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.

Cass. pen. n. 9984/1993

La pubblicazione (art. 545 c.p.p.) e il deposito (art. 548 c.p.p.) della sentenza hanno finalità diverse. La prima conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra la decisione definitiva non più modificabile, il secondo serve a mettere l'atto a disposizione delle parti e segna i tempi dell'impugnazione in determinati casi. Ne consegue che la pubblicazione delle sentenze attiene al dispositivo che contiene la decisione e garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 c.p.p. e che il deposito della sentenza non può essere né assorbente né sostitutivo di tale adempimento anche quando dispositivo e motivazione sono contestuali. Ciò vale anche per le sentenze emesse con la procedura dell'art. 599 c.p.p., che devono essere pubblicate immediatamente, mediante redazione del dispositivo contenente la decisione con la data e la sottoscrizione del giudice e del presidente del collegio. La mancata pubblicazione immediata della sentenza nel procedimento svoltosi con il rito della camera di consiglio rappresenta una irregolarità non sanzionata da nullità, non prevista dagli artt. 525 e 545 c.p.p.

Cass. pen. n. 6508/1993

Non è causa di nullità nè, tanto meno, di giuridica inesistenza della sentenza il fatto che il dispositivo della medesima non sia stato letto in udienza (principio affermato, nella specie, in relazione a sentenza d'appello pronunciata all'esito di giudizio camerale, ai sensi dell'art. 599 c.p.p.).

Cass. pen. n. 3005/1993

Nel caso in cui il processo di appello sia stato trattato, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., con il rito camerale disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 127 stesso codice in quanto applicabile, il provvedimento terminativo può rivestire non la forma dell'ordinanza bensì quella della sentenza, tra i cui requisiti, peraltro, non vi è quello della lettura del dispositivo in udienza, che è previsto solo per i processi che si svolgono con dibattimento «pubblico» (art. 545 c.p.p.).

Cass. pen. n. 5433/1992

Il dispositivo della sentenza emessa a seguito di procedura in camera di consiglio non va pubblicato mediante lettura in udienza, ma mediante deposito della decisione in un momento successivo a quello in cui si è tenuta l'udienza camerale. (Applicazione in tema di giudizio abbreviato).

Cass. pen. n. 183/1992

Nel caso in cui, nell'ambito di procedimento condotto nell'osservanza del codice di rito previgente, il giudice abbia dato pubblica lettura oltre che del dispositivo, anche della motivazione della sentenza (così come è previsto solo dall'art. 545 del codice attuale), non può da ciò farsi derivare, neppure mediante richiamo al disposto di cui all'art. 166, comma IV, c.p.p. (1930), la possibilità di derogare agli adempimenti prescritti dall'art. 151 stesso codice tra cui, in particolare, la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza ad ogni titolare del diritto di impugnazione. Ne consegue che il termine per impugnare, anche per la parte che sia stata presente alla lettura, decorre sempre da detta notifica, e non dalla data della decisione.

Cass. pen. n. 12203/1991

Per l'inosservanza delle disposizioni concernenti la pubblicazione della sentenza la legge non prevede alcuna sanzione, sicché la mancata lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza comporta unicamente l'effetto di rendere inapplicabile la disposizione dell'art. 545, terzo comma, nuovo codice di procedura penale e di impedire la decorrenza dei termini per l'impugnazione.

Cass. pen. n. 5070/1991

Il principio secondo cui è il dispositivo l'atto nel quale viene estrinsecata la volontà del giudice in ordine all'applicazione della legge al caso concreto, sicché esso non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, non vale quando la motivazione sia stata resa pubblica, subito dopo il dispositivo, mediante lettura integrale in udienza ai sensi dell'art. 545, comma secondo, nuovo c.p.p. Ciò perché, in tal caso, dispositivo e motivazione concorrono a formare un unico documento e, quindi, è pienamente legittimo interpretarne, od anche integrarne, una parte mediante il contenuto dell'altra.

Cass. pen. n. 1053/1991

Nel caso in cui le attenuanti generiche, concesse all'imputato dal giudice di merito e da questi non menzionate nel dispositivo, siano state esplicitamente indicate nella motivazione, pubblicata e letta congiuntamente a quello, per la stretta ed immediata relazione che viene a stabilirsi tra le due parti della decisione giudiziale, l'espressione della volontà della legge nel caso concreto — che costituisce la funzione essenzionale del disposito — ben può ricevere dalla motivazione elementi di integrazione che, senza snaturarla, la completino e la rendano pienamente intelleggibile (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha rigettato il ricorso proprosto dal P.M. avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta).

Cass. pen. n. 15938/1990

Nei casi in cui la motivazione della sentenza sia stata letta insieme col dispositivo, in pubblica udienza, non si verifica più quell'assoluta prevalenza del contenuto del dispositivo su quella della motivazione, che caratterizzava il sistema processuale previgente, in quanto, in tali casi, entrambi i documenti manifestano a pieno titolo, e con uguale forza probante, la volontà del giudice. (Nella specie il P.M. aveva denunciato violazione di legge, sostenendo che l'omessa menzione delle attenuanti generiche nel dispositivo avrebbe reso inferiore al minimo edittale la pena irrogata).