12 Mag Art. 488 — Assenza e allontanamento volontario dell’imputato
[1. Le disposizioni degli articoli 486 e 487 non si applicano quando l’imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L’imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
2. L’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l’imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.]
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
Cass. pen. n. 11654/1998
La disposizione di cui all’art. 488, comma secondo, c.p.p. considera fittiziamente presente l’imputato precedentemente comparso e poi allontanatosi nell’ambito dello stesso dibattimento, senza fare distinzione tra i casi in cui il dibattimento si svolge in unica udienza e quelli in cui si svolge in più udienze, e tra i casi in cui il dibattimento è stato rinviato in udienza e quelli in cui è stato rinviato [o anticipato] con provvedimento fuori udienza: il presupposto logico della norma, infatti, è la identità del dibattimento, nel corso del quale l’imputato prima compare e poi si assenta. Il dibattimento resta pur sempre il medesimo sia dopo il rinvio disposto in udienza, sia dopo il differimento disposto ex art. 465 c.p.p., cambiando soltanto in modo di darne comunicazione alle parti.
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