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Art. 487 — Contumacia dell’imputato

Art. 487 — Contumacia dell’imputato

[1. Se l’imputato, libero o detenuto, non compare all’udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 485 e 486 commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione. In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli.

2. L’imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.

3. Se l’imputato compare prima della decisione, il giudice revoca l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l’imputato può rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494 e, se la comparizione avviene prima dell’inizio della discussione finale, può chiedere di essere sottoposto all’esame a norma dell’articolo 503. In ogni caso il dibattimento non può essere sospeso o rinviato a causa della comparizione tardiva.

4. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell’articolo 485 comma 1 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l’ordinanza medesima e, se l’imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l’imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell’articolo 18 comma 1 lettere c] e d].]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

Cass. pen. n. 1324/1998

L’omissione della formale dichiarazione di contumacia non integra, di per sé sola, alcuna nullità della sentenza poiché una simile sanzione non è prevista dall’ordinamento processuale. Il sistema delle garanzie delineato dal codice di rito non si conforma infatti a criteri di mera formalità espressiva ma a quelli del rispetto delle forme funzionali alla tutela delle varie espressioni del diritto di difesa. Ciò che conta è che il giudice abbia concretamente valutato, offrendone adeguata motivazione, l’assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell’imputato e che abbia manifestato la decisione di procedere oltre nel dibattimento. [Nella specie, il giudice del dibattimento, rilevato che non era configurabile, sulla base della documentazione medica prodotta, l’assoluta impossibilità a comparire dell’imputato, aveva disposto “procedersi oltre nel dibattimento”, senza formale dichiarazione della contumacia].

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Cass. pen. n. 4226/1998

In tema di ricusazione, qualora la causa idonea a giustificare la dichiarazione di ricusazione divenga nota durante la udienza dibattimentale, la eventuale contumacia dell’imputato non rileva ai fini di impedire la decadenza dalla facoltà di proporre la dichiarazione di ricusazione, poiché la dichiarazione di contumacia comporta la impossibilità di eccepire la ignoranza dello svolgimento del processo e dei relativi atti e provvedimenti, tanto che l’art. 487 c.p.p. stabilisce che l’imputato è rappresentato nel dibattimento dal difensore.

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Cass. pen. n. 8915/1997

Nel caso in cui il dibattimento sia rinviato a causa dell’adesione del difensore d’ufficio dell’imputato allo sciopero della categoria, tale attività di rinvio del dibattimento de plano deve assolutamente precedere la dichiarazione di contumacia dell’imputato, sulla quale il difensore deve poter interloquire, perché il contraddittorio sulla sussistenza dei relativi presupposti deve risultare integro a causa delle conseguenze processuali, negative per l’imputato, che la dichiarazione stessa può comportare. Pertanto l’illegittima dichiarazione di contumacia dell’imputato in assenza del difensore è nulla ai sensi dell’art. 178 lett. c] c.p.p. con la conseguente nullità di tutti gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo e, in primo luogo, l’ordinanza che dispone il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, senza contestualmente disporre che l’ordinanza medesima sia notificata all’imputato non comparso, nonché gli atti successivi e la sentenza.

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Cass. pen. n. 9721/1992

L’imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al dibattimento. Ne consegue che nel caso in cui l’imputato abbia notiziato prima dell’udienza il giudice del suo stato di detenzione dichiarando di voler presenziare all’udienza stessa, questi ne deve disporre la traduzione per l’udienza o, in mancanza, rinviare il dibattimento ad altra data per legittimo impedimento dell’imputato, di tal che il provvedimento con il quale egli, invece, rigetti la richiesta e disponga procedersi in assenza dell’imputato, si pone al di fuori degli schemi processuali, determinandosi la nullità prevista dall’art. 178, comma primo, lett. c], c.p.p. in quanto si impedisce l’esercizio del diritto dell’imputato di essere presente al dibattimento e di svolgervi le proprie difese [diritto garantito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali]; nullità che investe anche gli atti successivi, ivi compresa la sentenza. [Fattispecie in cui la dichiarazione dell’imputato era pervenuta al giudice il giorno stesso dell’udienza, ma prima della sua celebrazione].

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