14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5070 del 7 maggio 1991
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui è il dispositivo l’atto nel quale viene estrinsecata la volontà del giudice in ordine all’applicazione della legge al caso concreto, sicché esso non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, non vale quando la motivazione sia stata resa pubblica, subito dopo il dispositivo, mediante lettura integrale in udienza ai sensi dell’art. 545, comma secondo, nuovo c.p.p. Ciò perché, in tal caso, dispositivo e motivazione concorrono a formare un unico documento e, quindi, è pienamente legittimo interpretarne, od anche integrarne, una parte mediante il contenuto dell’altra.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]