Art. 475 – Codice di procedura penale – Allontanamento coattivo dell’imputato

1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente.

2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 47071/2007

Deve intendersi processualmente rappresentato dal difensore l'imputato, cittadino extracomunitario, espulso dal territorio dello Stato a seguito di provvedimento prefettizio adottato a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto tale condizione è assimilabile a quella dell'imputato coattivamente allontanato dal giudice nel caso previsto dall'art. 475, comma secondo, cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che la rappresentanza processuale del difensore, sebbene prevista per il solo imputato allontanato, vale "a fortiori" anche per l'imputato espulso, in quanto l'espulsione rappresenta una sanzione più grave rispetto all'allontanamento). (Annulla in parte senza rinvio, App. Brescia, 27 Febbraio 2006).