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Art. 476 — Reati commessi in udienza

Art. 476 — Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge , disponendo l’arresto dell’autore nei casi consentiti [ 380, 381 ].

2. Non è consentito l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione [c.p. 372, 378 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2605/1994

L’arresto della persona informata sui fatti, effettuato dalla P.G. o dal P.M. mentre la stessa viene sentita nel corso delle indagini preliminari ed è sospetta di falsità o reticenza, integra la violazione dell’art. 476 secondo comma c.p.p., che sancisce il divieto dell’arresto in udienza del testimone falso o reticente.

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Corte cost. n. 390/1991

[Omissis]. L’art. 476 del nuovo codice di procedura penale a differenza del corrispondente art. 435 del codice previgente, escludendo la possibilità di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza, ma rinviandola ad uno successivo, sia pure con rito direttismo o immediato, esprime la volontà di far prevalere, rispetto alle esigenze di celerità del dibattimento per i reati consumati in udienza, quella di garanzia della serenità e obiettività dei giudizi, nonché della imparzialità e terzietà del giudice e del principio di uguaglianza dei cittadini. [Omissis].

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Cass. pen. n. 2877/1991

Si applicano le disposizioni del nuovo codice di procedura penale, concernenti la facoltà di arresto e la forma ordinaria del rito [art. 476], al reato commesso dopo l’entrata in vigore del codice di procedura penale, nell’udienza dibattimentale di una corte d’assise in processo che prosegue secondo le norme anteriormente vigenti. [Nella specie, trattavasi di oltraggio a magistrato in udienza].

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Cass. pen. n. 2255/1991

Mentre il procedimento per il reato di falsa testimonianza, per l’intrinseco collegamento, ricavabile anche dalla disciplina di diritto sostanziale, con il processo principale, deve ritenersi assoggettato, se commesso in un’udienza relativa a processo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, alla disciplina di diritto intertemporale di cui all’art. 241 e seguenti delle norme transitorie, i procedimenti per altri reati commessi in udienza, in quanto solo occasionalmente collegati al processo principale, sono assoggettati, se commessi in un’udienza relativa a processo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice e che prosegue con l’applicazione delle norme anteriormente vigenti, alla nuova disciplina codicistica. Ne consegue che, se nel corso di uno di tali processi, venga commesso in udienza un reato diverso dalla falsa testimonianza, competente a disporre l’arresto è il pubblico ministero a norma dell’art. 476, primo comma, c.p.p. e competente per la convalida è il giudice per le indagini preliminari, a norma degli artt. 390 e 391 dello stesso codice.

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