Cass. pen. n. 5433 del 9 maggio 1992

Testo massima n. 1


Il dispositivo della sentenza emessa a seguito di procedura in camera di consiglio non va pubblicato mediante lettura in udienza, ma mediante deposito della decisione in un momento successivo a quello in cui si è tenuta l'udienza camerale. (Applicazione in tema di giudizio abbreviato).

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