Cass. pen. n. 6674 del 9 luglio 1997
Testo massima n. 1
In tema di pubblicazione della sentenza, nell'ipotesi di contestuale redazione del dispositivo e della motivazione, è legittimo, sull'accordo delle parti, “dare per letta” la motivazione, con la conseguenza che il termine per la impugnazione decorre da tale fittizia lettura, a norma dell'art. 585, comma secondo, lett. b) c.p.p.