Cass. pen. n. 45458 del 20 dicembre 2001
Testo massima n. 1
È nulla, ai sensi degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. E) c.p.p., la sentenza che rechi una motivazione vergata a mano con grafia incomprensibile, non potendo farsi carico alla parte né di un obbligo, non previsto dalla legge e dall'esito incerto, di attivarsi per ottenere una diversa redazione del provvedimento, né del rischio di incorrere medio tempore nella decorrenza dei termini concessi per l'impugnazione.
Testo massima n. 2
La redazione di una sentenza con grafia assolutamente illeggibile priva la motivazione dei requisiti minimi previsti dall'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e dà luogo a nullità del provvedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 3, stesso codice.