12 Mag Art. 459 — Casi di procedimento per decreto
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo’ essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo’ essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo’ superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale .
2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 , restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 33472/2018
In tema di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari ha il potere di modificare l’importo stabilito dal pubblico ministero per il ragguaglio tra la pena detentiva e quella pecuniaria, in base alla nuova previsione dell’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ferma restando l’intangibilità della quantificazione della pena detentiva indicata nella richiesta.
Cass. pen. n. 20569/2018
Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. [In motivazione la Corte ha precisato che l’invito a verificare il carattere “particolarmente tenue” dell’illecito contestato nell’imputazione non implica alcuna invasione delle competenze dell’organo requirente, ma appartiene all’attività di qualficazione giuridica propria del giudice].
Cass. pen. n. 14012/2018
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari irricevibile la successiva richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo della irretrattabilità dell’azione penale già esercitata, poichè tale dichiarazione determina la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, e la stasi dello stesso, per l’impossibilità per il pubblico ministero di qualsiasi azione processuale.
Cass. pen. n. 14764/2014
Non è abnorme l’ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna disponendo la restituzione degli atti al P.M., per l’inosservanza del termine di sei mesi entro il quale l’istanza a norma dell’art. 459, comma primo, cod.proc.pen. deve essere presentata.
Cass. pen. n. 3415/2013
La persona offesa è legittimata a ricorrere per cassazione per violazione di legge contro il decreto penale emesso nonostante la sua rituale opposizione manifestata nell’atto di querela a tale forma di definizione del procedimento.
Cass. pen. n. 15167/2012
E abnorme il decreto penale di condanna notificato alla persona contro la quale è stata esercitata l’azione penale ma irrogativo di pena nei confronti di altra persona, estranea ai fatti. [Nella specie, la Corte ha ritenuto la sussistenza dell’interesse ad impugnare del vero imputato per la necessità di garantirgli il diritto di opposizione].
Cass. pen. n. 2982/2012
La previsione di cui all’art. 459 c.p.p. – per la quale, in caso di mancato accoglimento della richiesta di decreto penale, il giudice, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., restituisce gli atti al P.M. – importa che, qualora il mancato accoglimento dipenda da una diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice deve limitarsi a disporre la restituzione degli atti, senza poter pronunciare sentenza di proscioglimento in ordine al diverso reato ritenuto rispetto a quello originariamente contestato, giacché altrimenti tale sentenza, se non impugnata, darebbe luogo all’effetto preclusivo di cui all’art. 649 c.p.p..
Cass. pen. n. 41105/2010
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., una volta emesso già il decreto penale, disponga con autonomo provvedimento la confisca del veicolo con il quale era stato commesso il reato di cui all’art. 186, comma secondo, lett. c], Cod. strada.
Cass. pen. n. 8288/2010
Deve ritenersi affetto da abnormità [del tipo c.d. “funzionale”] il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, sulla base di valutazioni di mera opportunità, abbia respinto la richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero [principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui la reiezione era stata motivata dal giudice con la considerazione che, non avendo l’imputato inteso avvalersi della possibilità di definire in via amministrativa l’illecito a lui contestato, così mostrando la volontà di richiedere la verifica dibattimentale, il decreto penale sarebbe stato sicuramente oggetto di opposizione, per cui si sarebbe risolto in inutile dispendio di attività giurisdizionale].
Cass. pen. n. 48452/2008
È abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice, nel dichiarare la nullità del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato, disponga la regressione del procedimento, trasmettendo gli atti al P.M..
Cass. pen. n. 45679/2008
Qualora il G.i.p., richiesto dell’emissione di un decreto penale di condanna, prosciolga invece l’imputato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 459, comma terzo e 129 c.p.p., l’unica impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non l’appello, pur dopo l’abrogazione dell’art. 594 c.p.p. e la riformulazione dell’art. 593 stesso codice, seguita dalla declaratoria d’incostituzionalità con il ripristino della facoltà d’appello per il P.M.
Cass. pen. n. 4545/2008
Deve escludersi la natura di atto abnorme del provvedimento con cui il G.i.p., richiesto dal P.M. di emettere un decreto penale di condanna con contestuale istanza di restituzione delle cose sequestrate, restituisca gli atti rigettando la richiesta sul presupposto dell’obbligatorietà della confisca delle cose in sequestro, in quanto si tratta di un atto previsto dal sistema processuale [art. 459, comma terzo, c.p.p.], che non provoca alcuna stasi del procedimento.
Cass. pen. n. 3417/2006
Non è abnorme, e, quindi, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, il provvedimento con il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna: trattasi, infatti, di provvedimento che [pur se, in ipotesi, erroneo od illegittimo] non determina una stasi del processo non eliminabile e l’impossibilità di proseguirlo, perché il pubblico ministero può sempre procedere con il rito ordinario.
Cass. pen. n. 8137/2004
Non è abnorme il provvedimento con cui il Gip restituisce gli atti al P.M. per inosservanza del termine di sei mesi entro il quale, ai sensi dell’art. 459, primo comma, c.p.p., deve essere presentata la richiesta di decreto penale, dato che la natura ordinatoria di tale termine [e la mancanza di sanzione per la sua inosservanza] non ne autorizza il mancato rispetto.
Cass. pen. n. 5850/2004
È legittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta di decreto penale avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza del termine di sei mesi dalla data di iscrizione dell’imputato nel registro delle notizie di reato, previsto dall’art. 459, comma 1, c.p.p.
Cass. pen. n. 47515/2003
Il disposto di cui all’art. 459, terzo comma, c.p.p., secondo cui, in caso di mancato accoglimento della richiesta di decreto penale, il giudice, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., restituisce gli atti al pubblico ministero, importa che, nel caso in cui il mancato accoglimento dipenda da una diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice deve limitarsi a disporre la restituzione degli atti, senza poter pronunciare sentenza di proscioglimento in ordine al diverso reato ritenuto rispetto a quello originariamente contestato, giacché altrimenti tale sentenza, se non impugnata, darebbe luogo all’effetto preclusivo di cui all’art. 649 c.p.p.
Cass. pen. n. 19268/2003
Deve considerarsi abnorme, perché si colloca al di fuori delle ipotesi tassativamente previste e perchè determina una stasi processuale non rimuovibile se non con la impugnazione, il provvedimento del giudice il quale, nel dichiarare la nullità del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato, disponga la regressione del procedimento, trasmettendo gli atti al pubblico ministero.
Cass. pen. n. 18059/2003
Il Giudice per le indagini preliminari che ritenga di non accogliere la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna ha l’alternativa di restituire gli atti al P.M. ovvero di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma non può prosciogliere l’imputato in caso di mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova, ai sensi dell’art. 530, secondo comma, c.p.p., perché una siffatta pronuncia è consentita solo nella fase conclusiva del dibattimento, a prescindere dal rito seguito.
Cass. pen. n. 14887/2003
Nel procedimento per decreto, nel caso in cui il GIP., richiesto dell’emissione del decreto penale di condanna, proceda al proscioglimento dell’imputato ex art. 129 c.p.p., la relativa sentenza può essere impugnata esclusivamente mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma secondo, del codice di rito.
Cass. pen. n. 9061/2003
In tema di procedimento per decreto, il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di decreto penale e disponga, ex art. 459, comma 3, c.p.p., la restituzione degli atti al P.M., è inoppugnabile, non essendo previsto in tale ipotesi alcun mezzo di impugnazione. Né detto provvedimento può ritenersi abnorme e, quindi, ricorribile in cassazione, posto che esso trova specifico riscontro normativo nell’art. 459, comma 3, c.p.p. e che non sussiste, pertanto, alcuna macroscopica difformità dai paradigmi fissati dall’ordinamento processuale, propria degli atti abnormi.
Cass. pen. n. 4883/2003
È abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., dopo avere rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, dichiari inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul rilievo che l’azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile. L’art. 459, comma 3, c.p.p., infatti, prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, ha coerentemente sancito, a causa dell’inoperatività della richiesta di emissione di decreto penale, la legittimità della regressione alla fase delle indagini preliminari con conseguente piena espansione dei poteri del pubblico ministero quanto all’azione penale e alle sue modalità di esercizio.
Cass. pen. n. 6574/2002
In tema di procedimento per decreto, nell’ipotesi in cui, a seguito di opposizione, l’opponente non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure manchi per quest’ultimo il consenso del P.M., oppure sia rigettata la richiesta di applicazione della pena, perché non ritenuta congrua dal giudice, questi deve procedere al giudizio immediato che costituisce l’esito necessario dell’opposizione quando difettino i presupposti per l’accesso agli altri riti. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme, siccome determinante un’indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il Gip, giudicata incongrua la pena concordata tra le parti, aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M.].
Cass. pen. n. 32655/2001
Il provvedimento con cui il Gip respinge la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna, per mancata comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., quantunque erroneo – poiché fondato sulla illegittima estensione al procedimento di cui all’art. 459 c.p.p. di quanto previsto unicamente con riguardo alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto di citazione a giudizio – non è, tuttavia, suscettibile di gravame, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione, neppure sotto il profilo dell’abnormità, atteso che il provvedimento in oggetto costituisce l’esercizio di un potere riconosciuto al giudice dal terzo comma dell’art. 459 del codice di rito, ed altresì non determina, con la conseguente restituzione degli atti, alcun irresolubile stallo processuale, potendo il P.M. riattivare l’esercizio dell’azione penale nel modo più opportuno.
Cass. pen. n. 24705/2001
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ritenendo erroneamente che la richiesta di decreto penale debba essere preceduta dall’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., respinga la detta richiesta per la rilevata mancanza di tale adempimento e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Cass. pen. n. 16446/2001
Il mancato rispetto del termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, entro il quale il pubblico ministero deve chiedere al giudice per le indagini preliminari il decreto penale di condanna, legittima il non accoglimento della richiesta del P.M. e la restituzione degli atti allo stesso, pur avendo il termine di cui all’art. 459 c.p.p. natura ordinatoria e non producendo vizi sul decreto penale eventualmente emesso.
Cass. pen. n. 1147/2000
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero nei confronti di persone indicate come residenti all’estero, sul presupposto della probabile revoca del decreto – ove emesso – a norma dell’art. 460, comma 4, c.p.p. L’art. 459, comma 3, c.p.p., infatti, nel consentire al giudice di non accogliere la richiesta del pubblico ministero e di restituirgli gli atti, non delimita in alcun modo il relativo potere discrezionale, che deve quindi riconoscersi in tutta la sua ampiezza, purché il relativo esercizio sia adeguatamente e logicamente motivato e soprattutto non sfoci in arbitrio. [Fattispecie nella quale il pubblico ministero aveva formulato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di imputati indicati semplicemente come «residenti in Germania», senza alcuna ulteriore precisazione. Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, reputando appunto non abnorme la decisione del giudice, in quanto fondata su intuibili ragioni di economia processuale].
Cass. pen. n. 3933/2000
Non può qualificarsi abnorme il provvedimento con cui il Gip restituisce gli atti al P.M. per inosservanza del termine di sei mesi entro il quale, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., deve essere presentata la richiesta di decreto penale, atteso che la natura ordinatoria di tale termine [e la mancanza di sanzione per la sua inosservanza] non significa che il medesimo non deve essere rispettato.
Cass. pen. n. 2002/1996
Il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di decreto penale, con motivazioni di opportunità che invadono la competenza istituzionale della pubblica accusa, deve considerarsi abnorme in quanto esula dal sistema processuale vigente e stravolge la ripartizione fondamentale delle funzioni tra i soggetti del processo.
Cass. pen. n. 18/1995
Il giudice per le indagini preliminari il quale, richiesto dell’emissione di decreto penale di condanna o dell’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., ritenga che dagli atti, pur non risultando la prova positiva dell’innocenza della persona sottoposta a indagini, risulti quella negativa della sua colpevolezza, nel senso radicale dell’impossibilità di acquisirla, deve, per evidenti ragioni di economia processuale, emettere sentenza di proscioglimento, e non restituire gli atti al pubblico ministero, il quale, peraltro, ha la possibilità di ottenere una nuova riflessione sul tema proponendo ricorso per cassazione.
Il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530, comma 2, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento – non essendo stata la prova ancora assunta – l’art. 129 non consente si attribuisca valore processuale.
Cass. pen. n. 6203/1993
Nel caso in cui il Gip, richiesto dell’emissione di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell’imputato ex artt. 129 e 459, comma 3, c.p.p., l’unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per cassazione, ai sensi del disposto del comma 2 dell’art. 568 stesso codice.
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