14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33472 del 18 luglio 2018
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari ha il potere di modificare l’importo stabilito dal pubblico ministero per il ragguaglio tra la pena detentiva e quella pecuniaria, in base alla nuova previsione dell’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ferma restando l’intangibilità della quantificazione della pena detentiva indicata nella richiesta.
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