14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32655 del 31 agosto 2001
Testo massima n. 1
Gli accertamenti particolarmente complessi ovvero le nuove indagini da compiersi a seguito delle richieste dell’indagato [ art. 415 bis, comma 4, c.p.p. ] che, ai sensi dell’art. 305 c.p.p., legittimano, in una con la sussistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento di proroga dei termini della custodia cautelare, devono riguardare specificamente la posizione dell’indagato nei cui confronti la proroga viene richiesta in relazione all’imputazione contestata ovvero, se relativi ad altri, devono essere tali da incidere direttamente su di essa sotto il profilo acquisitivo e probatorio.
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Testo massima n. 2
Il provvedimento con cui il Gip respinge la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna, per mancata comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., quantunque erroneo – poiché fondato sulla illegittima estensione al procedimento di cui all’art. 459 c.p.p. di quanto previsto unicamente con riguardo alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto di citazione a giudizio – non è, tuttavia, suscettibile di gravame, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione, neppure sotto il profilo dell’abnormità, atteso che il provvedimento in oggetto costituisce l’esercizio di un potere riconosciuto al giudice dal terzo comma dell’art. 459 del codice di rito, ed altresì non determina, con la conseguente restituzione degli atti, alcun irresolubile stallo processuale, potendo il P.M. riattivare l’esercizio dell’azione penale nel modo più opportuno.
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