Cass. pen. n. 6203 del 23 giugno 1993

Testo massima n. 1


Nel caso in cui il Gip, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell'imputato ex artt. 129 e 459, comma 3, c.p.p., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per cassazione, ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 568 stesso codice.

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