12 Mag Art. 369 bis — Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa
, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio .
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere :
- a] l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
- b] il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
- c] l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
- d] l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e] e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
- d-bis] l’informazione del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali ;
- e] l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- a] l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
- b] il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
- c] l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
- d] l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e] e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
- d-bis] l’informazione del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali ;
- e] l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 11060/2018
La mancata informativa prevista dall’art. 369-bis cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio e non un’ipotesi di nullità assoluta, perchè essa non è espressamente definita come tale da una specifica disposizione di legge, e nè è riferita all’omessa citazione dell’imputato o all’assenza del difensore nei casi in cui è obbligatoria la sua presenza.
Cass. pen. n. 8792/2017
In tema di informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa di cui all’art. 369-bis, cod. proc. pen., l’omissione dell’avviso previsto dal comma secondo, lett. d-bis], di tale disposizione, relativo al diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali, e la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. configura una nullità ex art. 178, comma primo, lettera c], cod. proc. pen. solo se determina un’effettiva lesione del diritto di assistenza dell’imputato, il quale ha l’onere di precisare il pregiudizio concretamente subito, allegando elementi a dimostrazione della lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell’accusa. [Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa in quanto, nonostante all’indagato non fosse stata fornita completa informazione ai sensi dell’art. 369-bis cod. proc. pen. in occasione dell’esecuzione del fermo, allo stesso era stata, comunque, garantita la traduzione in forma orale nella propria lingua di tutti gli atti del procedimento compiuti fino a quel momento, ad opera di un interprete ed alla presenza del difensore].
Cass. pen. n. 47909/2003
L’informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, ex art. 369 bis c.p.p., non deve precedere a pena di nullità l’avviso di conclusioni delle indagini, di cui all’art. 415 bis c.p.p., nell’ipotesi in cui nel corso delle predette indagini non sia stata espletata alcuna attività alla quale il difensore ha diritto di assistere, essendo previsto dalla citata disposizione che la predetta informazione possa precedere direttamente l’invito a presentarsi a rendere l’interrogatorio, che sia stato richiesto dall’indagato ai sensi del terzo comma del citato art. 415 bis e, pertanto, dopo la notificazione dell’avviso.
Cass. pen. n. 46532/2003
È abnorme la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, derivante dalla nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per mancanza nello stesso delle indicazioni previste dall’art. 369 bis secondo comma c.p.p. Infatti, quando nel corso delle indagini non è stata espletata nessuna attività alla quale il difensore aveva diritto di assistere, non è necessario far precedere l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., dall’informazione di garanzia di cui all’art. 369 bis c.p.p.
Cass. pen. n. 8112/2003
La nullità comminata dall’art. 369 bis c.p.p. [introdotto dall’art. 19 della legge 6 marzo 2001, n. 60], per il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore d’ufficio, deve essere qualificata di carattere generale non assoluta [ex artt. 178 lett. c] e 180 c.p.p.]. Ne consegue che essa deve essere eccepita [ex artt. 180 e 182 c.p.p.] dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo.
Cass. pen. n. 32612/2002
Le perquisizioni e i sequestri effettuati ad iniziativa della polizia giudiziaria non comportano l’obbligo di dar luogo agli adempimenti previsti dall’art. 369 bis c.p.p. [informazione della persona sottoposta a indagini sul diritto di difesa]. Ciò, manifestamente, non si pone in contrasto alcuno con la Costituzione, considerando che vi è sostanziale identità di disciplina tra gli atti anzidetti e quelli corrispondenti disposti direttamente al pubblico ministero, giacché tanto per gli uni quanto per gli altri non è previsto alcun obbligo di preavviso ma soltanto l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore, con l’unica differenza – pienamente giustificata nella logica del sistema – che solo il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 365 c.p.p., e non la polizia giudiziaria, in mancanza di un difensore di fiducia, deve designarne uno d’ufficio.
Cass. pen. n. 44022/2001
In tema di «informazione di garanzia», prevista dall’art. 369 c.p.p., e di «informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa», prevista dall’art. 369 bis c.p.p. [introdotto dall’art. 19 della legge 6 marzo 2001 n. 60], ai fini di un coordinamento tra i due diversi istituti, deve ritenersi che l’informazione di garanzia sia dovuta quando si debba compiere un atto «a sorpresa», sia pure non necessariamente prima del medesimo o congiuntamente ad esso, mentre l’altra informazione [la cui omissione è espressamente sanzionata dalla nullità degli atti conseguenti], sia dovuta prima dell’invito a comparire per rendere l’interrogatorio ovvero in un momento antecedente o contemporaneo al compimento del primo atto determinato e programmato, al quale il difensore abbia diritto di assistere, restando comunque esclusa la necessità di entrambi i tipi di informazione ove esista già in atti la nomina di un difensore di fiducia, anche se effettuata nell’ambito di un procedimento al quale ne siano stati poi riuniti altri.
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