14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11060 del 13 marzo 2018
Testo massima n. 1
L’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell’interprete di lingua straniera che abbia proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall’art. 271 cod. proc. pen., né di nullità delle stesse, avuto riguardo al principio di tassatività stabilito dall’art. 177 cod. proc. pen.
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Testo massima n. 2
La mancata informativa prevista dall’art. 369-bis cod. proc. pen. integra una nullità a regime intermedio e non un’ipotesi di nullità assoluta, perchè essa non è espressamente definita come tale da una specifica disposizione di legge, e nè è riferita all’omessa citazione dell’imputato o all’assenza del difensore nei casi in cui è obbligatoria la sua presenza.
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