14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8112 del 19 febbraio 2003
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari reali, qualora il decreto di sequestro preventivo notificato all’indagato sia viziato da nullità per il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore d’ufficio,
ex art. 369 bis c.p.p., il termine per far valere detta nullità – azionabile dalla parte,
ex artt. 180 e 182 c.p.p., a pena di decadenza prima del compimento dell’atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo – non si pone in relazione al necessario compimento di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, con la conseguenza che essa, nella specie, non può essere fatta valere in sede di giudizio di riesame, in quanto può ben essere dedotta anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle memorie o richieste che, ex art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento.
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Testo massima n. 2
La nullità comminata dall’art. 369 bis c.p.p. [ introdotto dall’art. 19 della legge 6 marzo 2001, n. 60 ], per il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore d’ufficio, deve essere qualificata di carattere generale non assoluta [ ex artt. 178 lett. c ] e 180 c.p.p. ]. Ne consegue che essa deve essere eccepita [ ex artt. 180 e 182 c.p.p. ] dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo.
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