14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 47909 del 16 dicembre 2003
Testo massima n. 1
L’informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, ex art. 369 bis c.p.p., non deve precedere a pena di nullità l’avviso di conclusioni delle indagini, di cui all’art. 415 bis c.p.p., nell’ipotesi in cui nel corso delle predette indagini non sia stata espletata alcuna attività alla quale il difensore ha diritto di assistere, essendo previsto dalla citata disposizione che la predetta informazione possa precedere direttamente l’invito a presentarsi a rendere l’interrogatorio, che sia stato richiesto dall’indagato ai sensi del terzo comma del citato art. 415 bis e, pertanto, dopo la notificazione dell’avviso.
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