14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 44022 del 7 dicembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di «informazione di garanzia», prevista dall’art. 369 c.p.p., e di «informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa», prevista dall’art. 369 bis c.p.p. [ introdotto dall’art. 19 della legge 6 marzo 2001 n. 60 ], ai fini di un coordinamento tra i due diversi istituti, deve ritenersi che l’informazione di garanzia sia dovuta quando si debba compiere un atto «a sorpresa», sia pure non necessariamente prima del medesimo o congiuntamente ad esso, mentre l’altra informazione [ la cui omissione è espressamente sanzionata dalla nullità degli atti conseguenti ], sia dovuta prima dell’invito a comparire per rendere l’interrogatorio ovvero in un momento antecedente o contemporaneo al compimento del primo atto determinato e programmato, al quale il difensore abbia diritto di assistere, restando comunque esclusa la necessità di entrambi i tipi di informazione ove esista già in atti la nomina di un difensore di fiducia, anche se effettuata nell’ambito di un procedimento al quale ne siano stati poi riuniti altri.
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