12 Mag Art. 369 — Informazione di garanzia
1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere , il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore [ 96 ] di fiducia .
1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall’articolo 335, comma 3.
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’articolo 151.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 8366/2006
È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e, conseguentemente, del decreto di citazione a giudizio, ordinando quindi la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto carente delle indicazioni previste dal comma secondo dell’articolo 369 bis c.p.p. [nella specie, l’indicazione del recapito telefonico del difensore d’ufficio]. Tali indicazioni, infatti, sono necessarie solo quando debba essere compiuto un atto cui il difensore abbia il diritto di assistere, riguardando un provvedimento – l’informazione sul diritto di difesa – che attiene ad una articolazione del procedimento solo eventuale, e comunque diversa ed antecedente rispetto a quella introdotta dall’avviso di conclusione delle indagini.
Cass. pen. n. 7/2000
Non è necessario il previo inoltro dell’informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l’avviso del difensore [c.d. atti “a sorpresa” perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5, c.p.p.], né il pubblico ministero ha l’obbligo, ove l’indagato sia presente, di provvedere all’informazione contestualmente all’esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti [notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia, ovvero in mancanza, designazione di un difensore d’ufficio] di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi; ove tuttavia la persona sottoposta alle indagini non abbia assistito all’atto, una volta che questo sia compito viene ad esaurirsi l’esigenza preclusiva connessa alla “sorpresa”, con la conseguenza che riemerge l’obbligo del pubblico ministero del tempestivo inoltro dell’informazione predetta, anche al fine di assicurare all’interessato la pienezza delle facoltà difensive riconducibili al deposito degli atti previsto dall’art. 366 c.p.p. [Nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nei casi indicati, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell’informazione di garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad esso relative].
Cass. pen. n. 2889/1997
L’art. 369 c.p.p. prescrive l’invio dell’informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini solo nel caso in cui occorre compiere un atto al quale il difensore dell’indagato ha diritto di assistere. Un tale diritto non ricorre nel caso del sequestro perché, trattandosi di tipico atto a sorpresa, il codice di rito prevede soltanto che il difensore ha diritto di assistere, se presente, al complemento dell’atto: per cui, se il difensore non ha diritto ad essere preventivamente avvisato, è da escludere che, prima del sequestro, all’indagato debba essere inviata l’informazione di garanzia. [Nell’enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì precisato che, se non è contenuta nel decreto di sequestro, l’informazione di garanzia deve essere inviata all’indagato dopo l’avvenuto sequestro, in considerazione dei diritti che l’art. 368 c.p.p. riconosce al difensore].
Cass. pen. n. 4154/1996
Perquisizione e sequestro non richiedono il previo invio dell’informazione di garanzia, neppure dopo la modifica dell’art. 369 c.p.p. operata dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.
Cass. pen. n. 2780/1996
In tema di procedimenti che proseguono con l’osservanza dell’abrogato codice di procedura penale, dopo la dichiarazione di nullità, per difetto di motivazione, dell’ordinanza di rinvio a giudizio, il procedimento rimane sempre lo stesso, ancorché regredito alla fase delle indagini preliminari, e pertanto conservano la loro efficacia gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti, tra i quali va annoverata la comunicazione giudiziaria di cui all’art. 304 c.p.p. 1930. Ne consegue che non occorre inviare ex novo all’imputato l’informazione di garanzia di cui all’art. 369 c.p.p., peraltro superata dalla già intervenuta contestazione degli addebiti con l’ordinanza, poi annullata, del giudice istruttore.
Cass. pen. n. 3945/1996
Il decreto di sequestro, quando contiene l’informazione di garanzia per non essere stato preceduto da quest’ultima, deve assicurare all’indagato la conoscenza di tutti gli elementi elencati dall’art. 369 c.p.p., tra i quali la data del commesso reato e ciò al fine di garantire l’espletamento di una completa e fattiva difesa. L’eventuale nullità dell’informazione di garanzia non determina l’invalidità del successivo sequestro, essendo i due provvedimenti del tutto autonomi e non intercorrendo tra gli stessi quel rapporto di connessione e dipendenza causale, logico-giuridica in forza del quale la nullità di un atto si trasmette ai consecutivi ai sensi dell’art. 185, comma 1, c.p.p.
Cass. pen. n. 2501/1995
La nullità dell’informazione di garanzia contenuta nel decreto di perquisizione o sequestro, tipici atti a sorpresa, non determina l’invalidità della parte dell’atto che dispone la perquisizione o il sequestro.
Cass. pen. n. 609/1995
Nella fase delle indagini preliminari l’accusa può essere modificata senza limitazione e, quando ciò avvenga, non occorre dare una nuova informazione di garanzia ai sensi dell’art. 369 c.p.p., poiché l’indagato, già a conoscenza del fatto di essere sottoposto ad indagini, è certamente in grado di esercitare il suo diritto di difesa, seguendo lo sviluppo dell’inchiesta a suo carico, con riferimento alla possibile insorgenza di ipotesi di accusa diverse da quelle precisate nell’originaria informazione, specie quando la estensione dell’efficacia dell’atto sia diretta a comprendere altra possibile definizione logico-giuridica del fatto contestato, nel suo complesso ovvero per un suo specifico aspetto.
Cass. pen. n. 1402/1994
Quando il sequestro preventivo viene disposto, come può esserlo, prima che all’indagato sia stata inviata informazione di garanzia, il relativo decreto deve contenere tutti gli elementi elencati nell’art. 369 c.p.p. e, cioè, non solo l’indicazione delle norme di legge violate — o comunque la menzione del titolo di reato per il quale si procede — ma anche la specificazione del tempo e del luogo del fatto e l’invito ad esercitare la facoltà di nomina di un difensore di fiducia. L’omissione di uno qualsiasi di tali elementi rende nullo l’atto compiuto, essendo, il sequestro, uno di quelli ai quali, ex art. 365 c.p.p. il difensore dell’indagato ha diritto di assistere.
Cass. pen. n. 4784/1993
A mente dell’art. 369, primo comma, c.p.p., l’informazione di garanzia, la quale deve contenere l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, non deve necessariamente precedere le perquisizioni ed i sequestri, tipici atti a sorpresa, che ne potrebbero restare seriamente pregiudicati, tant’è che l’art. 365 c.p.p., prevede che per essi il difensore non ha diritto di ricevere il preventivo avviso, ma solo facoltà di assistervi.
Cass. pen. n. 205/1993
L’eventuale nullità dell’informazione di garanzia, ancorché questa sia contestuale all’esecuzione di perquisizione o di sequestro, non determina nullità o invalidità derivata perché utile per inutile non vitiatur sicché quella parte del provvedimento con cui si adempie all’obbligo della informazione di garanzia, ove priva dei requisiti essenziali, imposti dall’art. 369 c.p.p., non importa l’invalidità della restante parte dell’atto che dispone la perquisizione o il sequestro. [La Cassazione ha altresì rilevato che gli atti di ricerca della prova suindicati possono essere eseguiti senza la previa spedizione dell’informazione di garanzia e che tale fatto esalta l’autonomia di quest’ultima e rende chiaro che fra esse e le perquisizioni od i sequestri non v’è legame contenutistico né rapporto di necessaria dipendenza causale, non costituendone la premessa né logica né giuridica].
Cass. pen. n. 4287/1993
La nullità dell’informazione di garanzia può determinare la nullità dell’atto a cui si riferisce, ma non quella dell’ordinanza di custodia cautelare.
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