12 Mag Art. 337 — Formalità della querela
1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia [ 331–333 ] ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale [ 136 ] in cui essa è ricevuta è sottoscritto [ 110 ] dal querelante o dal procuratore speciale .
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 51565/2016
È priva dei requisiti di validità richiesti dall’art. 337, comma terzo, cod. proc. pen., la querela presentata da uno soltanto dei due procuratori speciali, muniti di poteri a firma congiunta, di una persona giuridica privata, qualora tale querela non contenga l’autentica della sottoscrizione dell’altro procuratore speciale.
Cass. pen. n. 13813/2015
È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell’art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell’autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente. [Nella specie la Corte ha affermato che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell’atto all’autorità competente ad opera del legale e che l’autentica del difensore, autorizzato dall’art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull’atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto].
Cass. pen. n. 6342/2015
La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. [Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la querela, con firma autenticata dal difensore, inviata per posta, risultandone accertata la sicura provenienza].
Cass. pen. n. 52601/2014
La querela spedita a mezzo posta deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell’art. 337, c.p.p., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l’istanza punitiva deve ritenersi inesistente.
Cass. pen. n. 26268/2013
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza.
Cass. pen. n. 44968/2012
Ai fini della validità della querela è sufficiente l’uso della espressione “si faccia giustizia”, in quanto costituisce manifestazione della volontà di perseguire penalmente il soggetto denunciato.
Cass. pen. n. 41128/2008
La querela proposta da soggetto in atto non residente o reperibile in Italia e presentata da difensore incaricato che ne abbia autenticato la sottoscrizione, si presume valida salvo prova contraria, solo se l’attestazione del difensore, abilitato all’esercizio della professione nel territorio nazionale, offre certezza dell’apposizione della stessa sottoscrizione in sua presenza e nello stesso territorio. [Nella specie in calce alla querela figurava l’indicazione «Londra-Roma » significativa di luoghi e di tempi diversi con conseguente attestazione priva del requisito d’unicità ].
Cass. pen. n. 37214/2006
Non sussiste la legittimazione del direttore di un esercizio commerciale a proporre querela, a meno che egli non provi la qualità di legale rappresentante della società con il potere di spenderne il nome anche sul piano processuale.
Cass. pen. n. 30044/2006
Ai fini della ritualità della presentazione della querela, l’articolo 337, comma quarto, c.p.p., laddove si prevede che l’autorità che riceve la querela deve provvedere — tra l’altro — alla identificazione della persona che la propone, deve essere interpretato non formalisticamente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge [anche per conoscenza personale o per precedente identificazione]. Ne deriva non solo che non occorre riportare nell’atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma anche che, quando l’atto sia formato dall’autorità legittimata a riceverlo, l’identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell’atto medesimo.
Cass. pen. n. 26549/2006
In tema di presentazione dell’atto di querela, è valida l’autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell’atto di querela, quale l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia].
Cass. pen. n. 19198/2006
La querela può essere validamente presentata anche ad un ufficio giudiziario diverso da quello del P.M. [nella specie, tribunale anzichè procura della Repubblica] atteso che anche in tal caso vengono rispettati i requisiti della certezza della provenienza e della certezza della presentazione, in ragione della potestà certificativa riconosciuta in capo all’ufficio ricevente.
Cass. pen. n. 30326/2004
In tema di sequestro conservativo, il periculum in mora atto a giustificare l’adozione della misura può essere riconosciuto, oltre che in presenza di una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito.
Cass. pen. n. 29660/2004
La identificazione non completa del soggetto che presenti personalmente la querela, da parte dell’autorità che la riceve, non determina la nullità o inammissibilità dell’atto, ma una semplice irregolarità di carattere amministrativo sfornita di sanzione processuale, sia in quanto tali conseguenze non sono previste dalla legge sia in considerazione della ratio della norma di cui all’art. 337 c.p.p. che mira esclusivamente ad assicurarsi che la volontà di perseguire il colpevole provenga dal soggetto legittimato a proporre la querela.
Cass. pen. n. 27069/2004
Deve ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, sulla base di una ritenuta nullità dell’atto di querela per la mancanza di taluno dei requisiti formali previsti dall’art. 337 c.p.p., disponga la restituzione degli atti al P.M., così dando luogo ad una situazione di stasi del procedimento, attesa l’impossibilità, da parte del medesimo pubblico ministero, di influire sulla eventuale rinnovazione di un atto proprio della persona offesa.
Cass. pen. n. 21015/2003
In tema di querela, qualora uno stesso atto contenga due sottoscrizioni della parte, una in calce all’esposizione dei fatti ed alla manifestazione della volontà che si proceda, l’altra sotto la nomina del difensore, incaricato anche del deposito della querela, la autenticazione del difensore, immediatamente successiva, si riferisce ad entrambe le firme ed attesta che anche la sottoscrizione della querela è vera e genuina.
Cass. pen. n. 17640/2003
Quando si tratta di società di capitali, l’onere di indicare nell’atto di querela la fonte specifica dei poteri di rappresentanza dell’ente è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l’implicito riferimento all’art. 2384 c.c. che costituisce la fonte della legittimazione.
Cass. pen. n. 11386/2003
Ai fini della valutazione della manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, il giudice può prendere in esame il complessivo comportamento della persona offesa e dar conto degli elementi su cui ha fondato la sua valutazione; mentre, tale valutazione non può essere fondata unicamente in base al contenuto della denunzia di un fatto reato alla polizia giudiziaria in quanto tale deduzione implica l’annullamento della distinzione tra i reati perseguibili d’ufficio e quelli perseguibili a querela.
Cass. pen. n. 41227/2002
L’identificazione della persona che propone la querela, ex art. 337, comma 4, c.p.p., da parte dell’autorità che la riceve, può ben essere successiva alla sua proposizione, purché avvenga entro i termini di cui all’art. 124 c.p.
Cass. pen. n. 32190/2002
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell’autorità che la riceve, non genera l’invalidità dell’atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla. [Nella specie la Corte ha ritenuto che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla conseguente rituale costituzione di parte civile].
Cass. pen. n. 32697/2001
La mancata identificazione, da parte dell’Autorità ricevente, della persona che propone la querela, rende l’atto invalido, né esso è successivamente sanato dalla irrituale e tardiva identificazione del querelante da parte del giudice, cui non compete tale attività.
Cass. pen. n. 31704/2001
Deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso l’apposito sportello degli uffici della procura della Repubblica e ricevuta dalla persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l’atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l’atto sia stato ricevuto da funzionario competente.
Cass. pen. n. 3031/2001
In assenza di speciale mandato conferito ai sensi degli artt. 122 e 336 c.p.p., l’amministratore di un condominio non è legittimato a proporre querela, pur se relativa ad un fatto lesivo del patrimonio condominiale [nella specie, appropriazione di energia elettrica condominiale], in quanto la querela, costituendo un presupposto della validità dell’esercizio dell’azione penale e non un semplice mezzo di cautela processuale o sostanziale, non può essere ricompresa fra gli atti di gestione dei beni o conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio spettanti all’amministratore.
Cass. pen. n. 13055/2000
Un atto di querela già formato e sottoscritto dal querelante, il quale lo presenti quindi ad un ufficio di polizia giudiziaria, non perde efficacia per il solo fatto che il c.d. verbale di ratifica previsto dall’art. 337, comma 4, c.p.p. sia privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 299/2000
Fra gli atti “relativi alla procedibilità” che, ai sensi dell’art. 431 lett. a] c.p.p., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche l’attestazione prevista dall’art. 337, comma quarto, c.p.p. della data e del luogo di presentazione della querela, come pure quella dell’avvenuta identificazione del querelante. Ne consegue che, ove tali attestazioni, per errore, non siano state di fatto inserite in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ai sensi dell’art. 491, secondo comma, c.p.p. e può essere chiesto che l’inserimento abbia luogo in tale sede. Ove neppure ciò sia fatto, nessun equipollente può sostituire le formalità mancanti, onde correttamente il giudice del merito dichiara non doversi procedere per difetto di querela.
Cass. pen. n. 8742/1999
La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell’articolo 337, comma primo, c.p.p., dell’autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’articolo 39 disp. att., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall’elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell’avvocato, dalla presentazione dell’atto all’autorità competente ad opera del legale, dall’attività difensiva della parte svolta nel successivo giudizio.
Cass. pen. n. 7842/1999
In tema di autenticazione della sottoscrizione in calce alla querela, nelle ipotesi in cui sia spedita per posta o sia recapitata da un incaricato, se l’atto provenga da un pubblico ufficiale, non occorre alcuna autenticazione, necessaria esclusivamente per la scrittura privata. L’attività con cui la pubblica amministrazione attesta la veridicità della firma di un pubblico funzionario apposta in calce ad atti destinati a essere impiegati al di fuori dell’amministrazione medesima è la legalizzazione, istituto attualmente regolato dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15. Tuttavia, tale legge stabilisce che [art. 18] il funzionario o il pubblico ufficiale devono indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio, e che, fatta eccezione per due specifiche ipotesi [le firme dei capi di scuole parificate o legalmente riconosciute e le firme di atti da e per l’estero], non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra gli atti dai medesimi formati. Se ne ricava che sono esenti dalla legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari su atti formati dai medesimi nello Stato e da far valere nello Stato, purché siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e all’ufficio di appartenenza, con la conseguenza che per la querela presentata dal pubblico funzionario, non è richiesta né l’autenticazione né la legalizzazione della sottoscrizione.
Cass. pen. n. 1390/1996
Per proporre querela non è richiesta una formula sacramentale, ma deve manifestarsi in forma esplicita o implicita la volontà di chiedere la punizione del colpevole. Tale intenzione non può però essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denunzia e quando il tenore di questa risulti assolutamente equivoco sotto questo profilo, essa deve essere interpretata, sia per il generale canone ermeneutico di cui all’art. 1370 c.c., sia per il principio generale vigente nel settore penale in dubio pro reo, nel senso di escludere la natura di querela dell’atto di denuncia. [Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi querela la denuncia di un abuso sessuale interpretabile come semplice istanza di diffida, seguita da una formale querela presentata però oltre il termine massimo previsto dalla legge].
Cass. pen. n. 9297/1994
È pienamente valida la querela presentata dal socio accomandatario di una società in accomandita semplice, legittimato ai sensi dell’art. 2318 c.c., senza che sia necessaria l’indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, in quanto conferitigli ex lege.
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