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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11386 del 11 marzo 2003

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11386 del 11 marzo 2003

Testo massima n. 1

Ai fini della valutazione della manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, il giudice può prendere in esame il complessivo comportamento della persona offesa e dar conto degli elementi su cui ha fondato la sua valutazione; mentre, tale valutazione non può essere fondata unicamente in base al contenuto della denunzia di un fatto reato alla polizia giudiziaria in quanto tale deduzione implica l’annullamento della distinzione tra i reati perseguibili d’ufficio e quelli perseguibili a querela.

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