Cass. pen. n. 3744 del 19 marzo 1999

Testo massima n. 1


La formalità relativa all'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, prevista dall'art. 337, comma 3, c.p.p. — allorquando la querela venga proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione — non è prescritta a pena di nullità e non costituisce condizione di validità della querela medesima. Ed invero le cause di nullità devono essere espressamente previste come tali dalla legge, secondo il principio di tassatività fissato dall'art. 117 c.p.p.; il potere di agire in giudizio del legale rappresentante di una persona giuridica si riconnette all'esistenza di un effettivo rapporto tra il primo e l'ente rappresentato, da cui derivino i poteri di rappresentanza e soltanto alla mancanza di tale rapporto si ricollega l'inefficacia della querela proposta e non, invece, alla mancata enunciazione formale della fonte del potere di rappresentanaza.

Normativa correlata