Cass. pen. n. 21015 del 13 maggio 2003

Testo massima n. 1


In tema di querela, qualora uno stesso atto contenga due sottoscrizioni della parte, una in calce all'esposizione dei fatti ed alla manifestazione della volontà che si proceda, l'altra sotto la nomina del difensore, incaricato anche del deposito della querela, la autenticazione del difensore, immediatamente successiva, si riferisce ad entrambe le firme ed attesta che anche la sottoscrizione della querela è vera e genuina.

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