Cass. pen. n. 70 del 9 gennaio 2001
Testo massima n. 1
In assenza di una espressa sanzione di inammissibilità, la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela da parte dell'autorità che la riceve, non è causa di invalidità dell'atto qualora risulti comunque certo che il proponente è, in effetti, colui al quale la legge attribuisce il diritto di querela. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza di una valida identificazione dei querelanti sulla base della conformità dei loro dati personali indicati nella querela con quelli risultanti da alcuni certificati di pronto soccorso relativi agli stessi querelanti).