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Art. 50 — Azione penale

Art. 50 — Azione penale

1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale [ 112 cost.] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione [ 408, 554 c.p.p.; 125 disp. att.].

2. Quando non è necessaria la querela [ 336340 c.p.p.], la richiesta [ 344 c.p.p.], l’istanza [ 341 c.p.p.] o l’autorizzazione a procedere [ 343 c.p.p.], l’azione penale è esercitata di ufficio.

3. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [ 3, 47, 71, 344 c.p.p.].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 34536/2001

I provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono né qualificabili come abnormi [caratteristica esclusiva degli atti in giurisdizione], né impugnabili, quantunque illegittimi. [Fattispecie concernente ricorso del Procuratore Generale della Repubblica avverso provvedimento di diretta trasmissione in archivio, da parte del P.M., di atti ritenuti penalmente irrilevanti].

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Cass. pen. n. 24617/2001

È legittimo, nell’ipotesi di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento, l’esercizio dell’azione penale con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate, atteso che è consentito al titolare della funzione d’accusa operare le scelte processuali funzionali a detto esercizio ritenute più opportune nelle diverse situazioni e che tale potere-dovere non incide sul principio di irretrattabilità dell’azione penale.

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Cass. pen. n. 3764/1999

Il decreto che dispone il giudizio, emesso ai sensi dell’art. 464 c.p.p. a seguito di opposizione a decreto penale, non deve essere obbligatoriamente preceduto dall’invito a comparire, atteso che tale adempimento, in quanto finalizzato a consentire un’anticipata difesa dell’indagato, in vista della possibilità che le indagini preliminari si chiudano con una richiesta di archiviazione, non ha ragion d’essere quando l’azione penale, per sua natura irretrattabile [arg. ex artt. 50, comma 3, e 60, comma 2, c.p.p.], sia stata già esercitata, come si verifica appunto nel caso di richiesta di decreto penale.

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Cass. pen. n. 2673/1999

Poiché il P.M. è l’esclusivo titolare dell’azione penale, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice inibisca all’organo dell’accusa — nel corso del dibattimento — l’esercizio dell’azione penale nell’ambito dei poteri relativi alla modifica della imputazione ed alla contestazione di reati concorrenti o di circostanze aggravanti.

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