12 Mag Art. 344 — Richiesta di autorizzazione a procedere
1. Il pubblico ministero chiede l’autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato [ 335 ] del nome della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione .
2. Se la persona per la quale è necessaria l’autorizzazione è stata arrestata in flagranza [ 380 ], il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida [ 391 ].
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l’autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all’assunzione delle prove richieste dalle parti
4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l’autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente [ 18 ] contro gli imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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