Art. 125 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
[1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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