14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 13040 del 12 aprile 2006
Testo massima n. 1
È legittima, da parte del g.i.p. che autorizza la prosecuzione delle indagini nei procedimenti contro ignoti, l’apposizione del termine di sei mesi di cui all’art. 406, comma 2 bis c.p.p., dovendosi applicare a detti procedimenti, per il rinvio operato dall’art. 415, comma 3, c.p.p., la disciplina prevista per la definizione delle indagini nei procedimenti contro soggetti noti.
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Testo massima n. 2
Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l’autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall’art. 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l’archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’azione pena.
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