Cass. pen. n. 13040 del 28 marzo 2006
Testo massima n. 1
È legittima, da parte del g.i.p. che autorizza la prosecuzione delle indagini nei procedimenti contro ignoti, l'apposizione del termine di sei mesi di cui all'art. 406, comma 2 bis c.p.p., dovendosi applicare a detti procedimenti, per il rinvio operato dall'art. 415, comma 3, c.p.p., la disciplina prevista per la definizione delle indagini nei procedimenti contro soggetti noti.
Testo massima n. 2
Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione pena.
Testo massima n. 3
Non è abnorme, ma legittimo e perciò inoppugnabile, il provvedimento con cui il Gip autorizzi il P.M. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, fissando il termine di mesi sei, in quanto la determinazione del termine per la proroga delle indagini, previsto dall'art. 406, comma secondo bis, c.p.p., è applicabile, in forza della norma di rinvio dell'art. 415, comma terzo, c.p.p., novellato ad opera della legge n. 479 del 1999, anche al provvedimento che autorizza la prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, nelle medesime ipotesi per le quali essa è autorizzabile nei confronti di indagati noti.