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Art. 555 — Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta

Art. 555 — Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame .

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1; l’imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione .

3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione .

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 24346/2003

Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, anche dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine per la comparizione è quello di trenta giorni previsto dall’art. 456, comma 3, c.p.p., in quanto il richiamo operato dal nuovo terzo comma dell’art. 557 c.p.p. alle disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale in quanto compatibili, non esclude l’utilizzo del termine previsto per il giudizio immediato che pure è incompatibile con il rito davanti al giudice monocratico, in quanto il procedimento monitorio deve essere improntato a criteri di economicità e speditezza.

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Cass. pen. n. 9180/2003

A seguito dell’entrata in vigore della normativa sul giudice unico, nell’ipotesi in cui, alla data di efficacia del D.L.vo n. 51 del 1998, sia stata fissata un’udienza dibattimentale innanzi al pretore, e sia mutata la sede di trattazione del procedimento ai sensi dell’art. 47 D.L.vo n. 51 del 1998 — in applicazione del regime transitorio disciplinato dall’art. 222 del medesimo D.L.vo — non è necessaria l’emissione di un nuovo decreto di citazione ma è sufficiente la fissazione di una nuova udienza dinnanzi al tribunale per la quale non occorre osservare il termine minimo di comparizione, sempre che esso sia stato già concesso in occasione dell’emissione dell’originario decreto di citazione.

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Cass. pen. n. 41129/2001

Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che, soltanto nella ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a «nuovo ruolo», la parte riacquista il diritto di presentare la predetta lista, in quanto il termine decorre nuovamente.

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Cass. pen. n. 1817/1999

L’invito a comparire di cui all’art. 555 c.p.p. non è previsto anche per il procedimento per decreto penale di cui agli artt. 565 e 459 c.p.p. La nuova normativa [di cui alla legge 234 del 1997] lo ha introdotto soltanto nelle ipotesi di richiesta, da parte del P.M., di rinvio a giudizio per l’udienza preliminare di cui all’art. 416 c.p.p. ed in quella di emissione del decreto di citazione a giudizio ex art. 555 c.p.p. Analoga previsione non si rinviene né nell’art. 456 per il caso in cui il decreto che dispone il giudizio sia emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, né nel rinvio alle disposizioni di quest’ultima norma operato dall’art. 464 per il giudizio conseguente all’opposizione.

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Cass. pen. n. 1827/1999

Allorché, in sede di atti preliminari al dibattimento pretorile si constata che il decreto di citazione a giudizio sia affetto dai vizi di cui all’art. 555, comma secondo, c.p.p., che ne comportano la nullità, la competenza a riemetterlo spetta, nell’ipotesi di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, al Gip e non al giudice del dibattimento, in quanto la rilevata nullità del decreto di citazione a giudizio ha impedito un valido passaggio del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio; nell’ipotesi, invece, in cui il decreto di citazione a giudizio non sia affetto da alcuna nullità, la competenza a riemetterlo spetta al giudice del dibattimento, in quanto, in caso contrario, si determinerebbe un’anomala regressione del procedimento, con la possibilità di consentire all’imputato l’esercizio di facoltà inerenti all’opzione per i procedimenti speciali che gli sono ormai precluse. [Fattispecie nella quale il pretore aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione per asserita genericità del capo di imputazione, che la S.C. ha escluso, ritenendo, conseguentemente, abnorme la declaratoria di sua nullità].

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Cass. pen. n. 5101/1999

In tema di giudizio pretorile, la data del decreto di citazione va individuata in quella nella quale l’atto si è perfezionato con la sottoscrizione del P.M. e dell’ausiliario che lo assiste; in tale data, pertanto, e non in quella della notifica, si verifica la interruzione della prescrizione del reato. [Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato che aveva sostenuto che il reato era prescritto in quanto, pur essendo stato il decreto di citazione emesso tempestivamente, esso era stato notificato oltre i termini previsti dall’art. 160 c.p.].

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Cass. pen. n. 2912/1999

Ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione nel procedimento pretorile l’atto, completo dell’indicazione della generalità dell’imputato, del capo d’imputazione e delle persone da citare, con cui a conclusione delle indagini preliminari il P.M. richiede al pretore la fissazione della data dell’udienza e l’autorizzazione a citare le persone indicate, purché di data certa, rientra nel concetto di «decreto di citazione», la cui emissione è idonea a interrompere i termini della prescrizione del reato; conseguentemente, il completamento con la data di udienza e con le altre formalità previste dalla legge lo rende idoneo ad esplicare anche l’ulteriore funzione di vocatio in iudicium, non necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione. [Nella fattispecie la certezza della data di emissione della richiesta e della conseguente interruzione del termine prescrizionale è stata desunta dal timbro di ricezione dell’atto in pretura].

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Cass. pen. n. 10/1997

Si deve escludere che l’omessa notificazione della citazione alla persona offesa precluda la progressione alla fase del giudizio e possa costituire una legittima causa di regressione del procedimento alla fase anteriore.

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Cass. pen. n. 8/1995

L’inosservanza del termine a comparire di cui all’art. 555, comma terzo, c.p.p., integra una nullità di ordine generale, a norma dell’art. 178, comma primo, lett. c], c.p.p., che si verifica al momento della notificazione, perché se fra questa e la data fissata per il giudizio non intercorre il periodo stabilito di quarantacinque giorni, gli effetti complessivi della citazione non possono essere prodotti. [Nella specie la Corte ha precisato che, tra gli effetti della citazione che non si producono per l’inosservanza del termine suddetto, vi è la decorrenza del minor termine per richiedere la definizione anticipata del procedimento, alla quale dunque l’imputato conserva il diritto di ricorrere una volta dichiarata la nullità e rinnovata la citazione da parte del pubblico ministero].

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Cass. pen. n. 19/1993

Il disposto dell’art. 143 att. c.p.p. in tema di rinnovazione della citazione a giudizio da parte del presidente dell’organo giudicante è attuativo di un principio desunto dalla sistematica processuale, sicché deve ritenersene la generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice che deve trattarlo, e, dunque, anche con riferimento al giudizio pretorile.
Nel caso in cui in un giudizio innanzi al pretore occorra procedere a rinnovazione della citazione dell’imputato a cagione del mutamento del giudice del dibattimento già iniziato, il provvedimento del pretore del dibattimento che ordini la restituzione degli atti al P.M. perché proceda a tale rinnovazione costituisce un provvedimento abnorme — come tale autonomamente impugnabile per cassazione — in quanto non solo attributivo al P.M. di una competenza funzionale spettante invece a detto pretore ai sensi dell’art. 143 att. c.p.p., ma altresì produttivo di una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore.

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