14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2912 del 4 marzo 1999
Testo massima n. 1
Ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione nel procedimento pretorile l’atto, completo dell’indicazione della generalità dell’imputato, del capo d’imputazione e delle persone da citare, con cui a conclusione delle indagini preliminari il P.M. richiede al pretore la fissazione della data dell’udienza e l’autorizzazione a citare le persone indicate, purché di data certa, rientra nel concetto di «decreto di citazione», la cui emissione è idonea a interrompere i termini della prescrizione del reato; conseguentemente, il completamento con la data di udienza e con le altre formalità previste dalla legge lo rende idoneo ad esplicare anche l’ulteriore funzione di vocatio in iudicium, non necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione. [ Nella fattispecie la certezza della data di emissione della richiesta e della conseguente interruzione del termine prescrizionale è stata desunta dal timbro di ricezione dell’atto in pretura ].
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