Cass. pen. n. 14063 del 19 marzo 2008

Testo massima n. 1


La mancata comparizione del querelante - previamente ed espressamente avvisato che l'eventuale successiva assenza sarà interpretata come remissione tacita della querela - integra gli estremi della remissione tacita, sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta. (Rigetta, Trib.San Remo s.d. Ventimiglia, 9 giugno 2006).

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