14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 8 del 5 luglio 1995
Testo massima n. 1
L’inosservanza del termine a comparire di cui all’art. 555, comma terzo, c.p.p., integra una nullità di ordine generale, a norma dell’art. 178, comma primo, lett. c ], c.p.p., che si verifica al momento della notificazione, perché se fra questa e la data fissata per il giudizio non intercorre il periodo stabilito di quarantacinque giorni, gli effetti complessivi della citazione non possono essere prodotti. [ Nella specie la Corte ha precisato che, tra gli effetti della citazione che non si producono per l’inosservanza del termine suddetto, vi è la decorrenza del minor termine per richiedere la definizione anticipata del procedimento, alla quale dunque l’imputato conserva il diritto di ricorrere una volta dichiarata la nullità e rinnovata la citazione da parte del pubblico ministero ].
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