17 Mar Articolo 334 Codice di procedura civile — Impugnazioni incidentali tardive
Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine [ 326, 327 ] o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [ 329 ].
In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15770/2018
L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la dichiarazione di inammissibilità per tardività degli appelli incidentali proposti da attori/investitori totalmente soccombenti in primo grado, ancorché inseriti in tempestiva comparsa di costituzione, in una fattispecie in cui l’appello principale proposto dalla banca aveva ad oggetto diversi ed autonomi rapporti contrattuali con altri investitori, sebbene tutti dedotti con unica citazione recante contestazioni analoghe, per ciascuno di essi, contro la banca).
Cass. civ. n. 15220/2018
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.
Cass. civ. n. 13651/2018
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la “ratio” della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l’assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l’interesse ad impugnare tutte le volte che l’eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un’interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un’autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente.
Cass. civ. n. 24155/2017
Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale ditipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 334 c. p. c. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che,nell’ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all’art. 327, comma 1, c. p. c.
Cass. civ. n. 15784/2013
La legittimazione all’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. sussiste non solo relativamente ai capi, autonomi o non rispetto a quelli oggetto dell’impugnazione principale, della medesima sentenza da quest’ultima investita, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte.
Cass. civ. n. 14558/2012
Il soccombente ha l’onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge e solo eccezionalmente l’art. 334 c.p.c. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l’interesse ad impugnare sia emerso dall’impugnazione principale. Ne consegue che non è configurabile un interesse dell’appellante incidentale a ricorrere per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale, che pure abbia comportato la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale, fatta eccezione per il caso di rinuncia dell’appellante principale, giacché, altrimenti, in tal caso, l’esito dell’impugnazione incidentale sarebbe determinato dalla volontà dell’impugnante principale.
Cass. civ. n. 6470/2012
L’art. 334 cod. proc. civ., che consente alle parti, contro le quali sia stata proposta impugnazione (o chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.), di proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia decorso il termine ordinario o abbiano fatto acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale.
Cass. civ. n. 5086/2012
L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sorgendo l’interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, come nell’ipotesi di garanzia impropria, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, il cessionario di un ramo di azienda, essendo stato condannato nel giudizio di merito al risarcimento del danno differenziale per la malattia professionale contratta da un dipendente prima della cessione e avendo in quel giudizio vittoriosamente esercitato azione di manleva verso il cedente, era stato raggiunto dal ricorso principale del cedente medesimo, fondato sulla successione pattizia del cessionario in tutti gli oneri aziendali, e aveva quindi proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando la condanna a favore degli eredi del lavoratore per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale; sulla scorta dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale, seppur tardiva, e, verificata la condizione dell’accoglimento del ricorso principale, ha dato ingresso all’esame del ricorso incidentale).
Cass. civ. n. 8925/2011
In tema di ricorso per cassazione, la norma dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – secondo cui, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia – non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale.
Cass. civ. n. 3688/2011
Due opposizioni proposte separatamente nei confronti della medesima esecuzione da parte di due condebitori solidali e fondata su contestazioni comuni circa l’esistenza della pretesa esecutiva danno vita, se riunite, a cause scindibili, qualora nessuno degli opponenti abbia svolto domanda per ottenere che l’accertamento su detta esistenza sia vincolante nei rapporti interni. Ne consegue che ove esse siano ambedue rigettate e la decisione sia impugnata tempestivamente da uno degli opponenti e tardivamente dall’altro, quest’ultimo non può invocare il beneficio dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva di cui all’art. 334 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 14084/2010
L’appello incidentale tardivo perde efficacia se l’impugnazione principale viene dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti a tal fine dalla legge processuale, e non, invece se alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale si pervenga attraverso l’esame di una condizione dell’azione (“legitimatio ad causam” ed interesse all’impugnazione) e di una questione che – in ragione di un litisconsorzio necessario originario di natura sostanziale o processuale o in ipotesi di causa tra loro dipendenti – sia suscettibile di provocare effetti ed avere ricadute sull’appellante incidentale tardivo, richiedendo l’art. 111 Cost. la puntuale osservanza del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, la cui posizione sia connessa a quella oggetto della impugnazione principale.
Cass. civ. n. 12714/2010
Nelle cause inscindibili o dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell’impugnazione principale è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza differente da quello oggetto di quest’ultima impugnazione.
Cass. civ. n. 24902/2008
La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l’impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, in cui la S.C., avendo un Comune proposto appello principale riguardo al riparto di responsabilità con l’ I.A.C.P., delegato alla realizzazione dell’opera pubblica, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’istituto relativamente all’ammontare del corrispettivo dovuto per la cessione del diritto di superficie in suo favore).
Cass. civ. n. 22385/2008
La norma dell’art. 334, secondo comma, c.p.c. in base al quale, se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia trova applicazione nei soli casi di inammissibilità dell’impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che, dichiarando l’inammissibilità dell’appello principale in conseguenza dell’inammissibilità della proposizione della domanda proposta dall’appellante, in quanto coperta da giudicato, aveva ugualmente esaminato il merito, ed accolto l’appello ).
Cass. civ. n. 18243/2008
Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era limitata ad allegare la nullità della citazione introduttiva, per essere stata notificata direttamente alla regione, e non all’avvocatura dello Stato, della cui opera l’ente aveva deliberato di avvalersi).
Cass. civ. n. 1610/2008
L’appellato il quale, costituendosi, chieda l’accoglimento del gravame per le medesime ragioni fatte valere dell’appellante, formula una impugnazione il cui interesse non sorge dall’impugnazione principale, con la conseguenza che essa non può essere proposta nel termine previsto dall’art. 334 c.p.c. per l’impugnazione incidentale tardiva.
Cass. civ. n. 13/2008
L’impugnazione incidentale tardiva è concessa soltanto alle parti contro le quali e stata proposta l’impugnazione principale: tra esse non può esser compreso il difensore che si dolga del mancato accoglimento della sua domanda di distrazione delle spese.
Cass. civ. n. 24627/2007
Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.
Cass. civ. n. 24372/2006
Nelle cause inscindibili o dipendenti — ipotesi ricorrente sia nel caso di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o processuale, sia nel caso di cause tra loro dipendenti, le quali, essendo state decise in un unico processo, devono rimanere unite anche nella fase di gravame in quanto la pronuncia sull’una si estende, in via logica e necessaria, anche all’altra ovvero ne forma il presupposto logico e giuridico imprescindibile — la parte, i cui interessi giuridici sono oggetto dell’impugnazione principale, è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del riportato principio, ha rigettato il ricorso e confermato l’impugnata sentenza che — sul presupposto che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l’impugnazione dell’assicuratore, che contesta la responsabilità del sinistro, deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, anche se non litisconsorti necessari di diritto sostanziale, abbiano partecipato al precedente grado di giudizio quali litisconsorti necessari di diritto processuale in virtù dell’interdipendenza delle rispettive cause — aveva ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo avanzato dal conducente del veicolo danneggiante, per effetto della legittimazione riconosciutagli a rivolgere la sua impugnazione nei riguardi di una parte diversa da quella che aveva introdotto l’impugnazione principale e con riferimento ad un capo della sentenza differente da quello dedotto con quest’ultima impugnazione).
Cass. civ. n. 8105/2006
In presenza di cause scindibili, come ad esempio nell’eventualità in cui il danneggiato evochi in giudizio una pluralità di danneggiati e il giudice del merito accerti la loro concorrente responsabilità in ordine al verificarsi dell’evento dannoso denunziato, è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte contro la quale è stato formulato il ricorso principale nei riguardi di parte diversa dall’impugnante principale.
Cass. civ. n. 13189/2003
L’impugnazione incidentale tardiva in causa inscindibile, diversa da quella in cui è stata proposta l’impugnazione principale è ammissibile a norma dell’art. 334 c.p.c. quando la domanda proposta nella causa sia dipendente da quella della causa in cui è stata proposta l’impugnazione principale.
Cass. civ. n. 3074/2003
Nei processi con pluralità di parti in causa inscindibili o dipendenti, l’impugnazione incidentale tardiva della parte contro cui è stata proposta l’impugnazione può essere diretta anche contro persona diversa dall’impugnante principale.
Cass. civ. n. 5215/2001
L’appello incidentale tardivo, se nella sua portata oggettiva può investire anche capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, non può tuttavia introdurre nel giudizio, sotto il profilo soggettivo, anche parti diverse da quella che ha impugnato la sentenza in via principale, a meno che non si versi in un’ipotesi di cause inscindibili, ossia quando si verifichi un litisconsorzio necessario originario (di diritto sostanziale o processuale). Ipotesi, quest’ultima, che ricorre sia quando il giudice, ritenendo la causa comune al terzo, ne abbia ordinato l’intervento (art. 107 c.p.c.), sia quando si tratti di cause tra loro dipendenti, e cioè tali che, essendo state decise in primo grado in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase del gravame, in quanto la pronuncia sull’una si estende in via logica e necessaria anche all’altra, ovvero ne costituisca il presupposto logico-giuridico imprescindibile.
Cass. civ. n. 1320/2001
Nell’ipotesi di garanzia impropria è ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta nei confronti dell’attore della causa di primo grado dal convenuto al quale, essendo rimasto soccombente nei confronti di detto attore, ma avendo vittoriosamente avanzato la domanda di manleva verso il terzo chiamato in garanzia impropria, sia stata notificata l’impugnazione tempestivamente proposta dal terzo chiamato non potendo rimettere in discussione l’esistenza o la misura della obbligazione garantita.
Cass. civ. n. 9497/2000
La parte chiamata direttamente a contraddire rispetto all’impugnazione principale può proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di una parte del giudizio di primo grado diversa dall’appellante principale solo a condizione che a quel diverso soggetto la causa sia comune per inscindibilità o che egli sia parte di un rapporto dipendente da quello investito dall’impugnazione principale. Pertanto, va esclusa l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo svolto nei confronti di parte diversa dall’appellante principale, ove quest’ultimo abbia impugnato la sentenza per motivi attinenti al quantum della liquidazione e l’appellante incidentale tardivo abbia impugnato la sentenza nei confronti di altre parti per sentir dichiarare il loro concorso di colpa nella causazione dell’evento. In tal caso infatti l’impugnazione principale, che non può riguardare l’“an debeatur”, non può suscitare un interesse tardivo all’impugnazione incidentale tardiva, diverso da quello che già sussisteva e che non era stato tutelato nel termine di legge. (La S.C. ha accolto il motivo relativo all’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo nei confronti di parti diverse dall’appellante principale, in un caso in cui il danneggiante-attore aveva rivolto domanda di condanna solidale dei vari convenuti per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione stradale, il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità esclusiva di uno dei convenuti, l’impugnazione principale da parte del danneggiato aveva riguardato solo il quantum della liquidazione del danno, l’appello incidentale tardivo era rivolto nei confronti degli altri convenuti per sentir dichiarare il loro concorso di colpa nella causazione dell’evento).
Cass. civ. n. 7517/1999
Non sussiste dipendenza di cause, con conseguente inscindibilità delle stesse, nel rapporto che lega ciascuno dei condebitori solidali all’unico creditore. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri non possono giovarsi dell’impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., se è per loro già decorso il termine di cui all’art. 325 c.p.c., ovvero il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 2773/1999
La disposizione dell’art. 334 c.p.c. — secondo cui la parte contro la quale sia stata proposta l’impugnazione può proporre a sua volta impugnazione incidentale, anche quando per essa sia decorso il termine, oppure abbia fatto acquiescenza alla sentenza — consente alla parte che abbia omesso di proporre l’appello (o il ricorso per cassazione) e contro la quale è stato da altri proposto l’appello (o il ricorso per cassazione), di proporre a sua volta l’appello (o il ricorso per cassazione) incidentale tardivo, ma non consente a colui che aveva omesso di impugnare in appello una statuizione della sentenza di primo grado (consentendone, così, il passaggio in giudicato) di proporre ricorso incidentale per cassazione sulla medesima statuizione, per il solo fatto che nei suoi confronti sia stato da altri proposto il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 1066/1999
L’impugnazione proposta in via autonoma dalla parte cui sia stata notificata l’altrui impugnazione non può essere assimilata, a seguito della riunione delle due impugnazioni, all’impugnazione incidentale tardiva, come tale ammissibile anche se concernente questioni non devolute al giudice dall’impugnazione principale e proposta entro i termini previsti dall’art. 325 c.p.c. decorrenti dalla notifica dell’altrui impugnazione anziché della sentenza, anche se sia scaduto il termine di cui all’art. 327 c.p.c. Infatti, mentre nel caso dell’appello incidentale tardivo l’unitarietà del processo non è comunque compromessa, essa può rimanere invece pregiudicata da una impugnazione autonoma che dà luogo ad un diverso procedimento il quale, nella possibile ipotesi della mancanza di riunione, può generare contraddittorietà di giudicati. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato ammissibile l’appello proposto in via autonoma a distanza di più di otto mesi dalla notifica di quello della controparte sul rilievo che esso, dopo la riunione delle due impugnazioni, poteva essere considerato un appello incidentale tardivo).
Cass. civ. n. 10601/1998
La proposizione dell’impugnazione principale da parte del soggetto destinatario della notificazione della relativa sentenza nei confronti della parte a richiesta della quale tale notificazione sia avvenuta abilita quest’ultima all’impugnazione incidentale tardiva nei confronti sia dell’impugnazione in via principale, sia, in ipotesi di cause inscindibili, delle altre parti; d’altra parte, se le cause sono scindibili, la notificazione della sentenza nei confronti di una controparte non fa decorrere neanche per il notificante il termine di impugnazione nei confronti delle altre controparti.
Cass. civ. n. 6442/1998
La rinuncia all’appello principale comporta l’estinzione del giudizio, non essendo necessaria l’accettazione dell’appellato ove non ancora costituito, atteso che in generale la necessità di un’accettazione da parte del convenuto, quale condizione prescritta dall’art. 306 c.p.c. per l’estinzione del processo, presuppone necessariamente l’acquisizione da parte del convenuto della qualità di parte nel processo, sicché perde efficacia, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., l’impugnativa incidentale tardiva successiva alla rinuncia.
Cass. civ. n. 4760/1997
L’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quella principale venga dichiarata inammissibile — come espressamente previsto dall’art. 334 c.p.c. — ma anche se essa risulti improponibile o improcedibile, ossia in ogni caso in cui esista ab origine un difetto che preclude l’esame dell’impugnazione principale, atteso che l’art. 334 cit. va interpretato nel senso che intanto persiste e trova tutela nell’ordinamento l’interesse all’impugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l’impugnazione principale. Il mancato esame dell’impugnazione principale non si riflette, invece, sulle impugnazioni incidentali tempestive, alle quali non è applicabile l’art. 334 c.p.c.
Cass. civ. n. 9323/1995
Il principio fissato dall’art. 334 c.p.c. — secondo cui le parti contro le quali è stata proposta un’impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili possono, a loro volta, proporre impugnazione incidentale tardiva — è applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie, (a quelle cioè provenienti dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che è stata chiamata, in ipotesi di cause inscindibili, ad integrare il contraddittorio e rivolte, in tale ultima ipotesi, contro qualsiasi parte ovvero, in ipotesi di cause scindibili, contro lo stesso ricorrente principale), mentre il ricorso incidentale adesivo, quello cioè rivolto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale, deve essere proposto nei termini ordinari.
Cass. civ. n. 5817/1993
La regola dell’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva, è applicabile solo alla impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., e non è, pertanto, applicabile all’impugnazione incidentale di tipo adesivo (che è quella diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale), che resta soggetta ai termini ordinari.
Cass. civ. n. 3197/1993
Qualora l’appello incidentale e l’appello principale siano stati proposti entrambi entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata, la sorte del primo non è legata a quella del secondo, sicché non è applicabile l’ultimo comma dell’art. 334 c.p.c. nel caso di rinuncia all’appello principale.
Cass. civ. n. 12888/1992
La legittimazione all’impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente, anche quando si tratti di ricorso per cassazione, alle parti contro le quali è stata proposta l’impugnazione principale o a quelle cui debba essere esteso il contraddittorio, per essere esse litisconsorti necessarie al processo, non anche alle parti alle quali la notificazione della impugnazione sia possibile, trattandosi di cause scindibili, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 332 c.p.c.
Cass. civ. n. 8923/1992
La disposizione di cui al secondo comma dell’art. 334 c.p.c. secondo la quale, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia, opera anche nel caso in cui questa ultima attenga a questioni esaminabili di ufficio dal giudice, atteso che anche un esame siffatto presuppone la rituale instaurazione di un processo. Ne consegue che la suddetta declaratoria preclude anche l’esercizio del potere del giudice di appello di adeguare alla svalutazione verificatasi nelle more del giudizio di gravame l’importo delle somme liquidate dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno, in favore della parte che abbia tardivamente proposto l’impugnazione incidentale domandando tale adeguamento.
Cass. civ. n. 3111/1982
L’impugnazione incidentale perde efficacia, in conseguenza della declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione principale, solo quando sia tardiva, secondo la previsione dell’art. 334 c.p.c., e non anche, pertanto, quando sia stata proposta nel termine.
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