14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 8925 del 19 aprile 2011
Testo massima n. 1
In tema di ricorso per cassazione, la norma dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – secondo cui, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia – non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale.
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