14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15770 del 15 giugno 2018
Testo massima n. 1
L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la dichiarazione di inammissibilità per tardività degli appelli incidentali proposti da attori/investitori totalmente soccombenti in primo grado, ancorché inseriti in tempestiva comparsa di costituzione, in una fattispecie in cui l’appello principale proposto dalla banca aveva ad oggetto diversi ed autonomi rapporti contrattuali con altri investitori, sebbene tutti dedotti con unica citazione recante contestazioni analoghe, per ciascuno di essi, contro la banca ].
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