14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6470 del 24 aprile 2012
Testo massima n. 1
In tema di estensione della proprietà immobiliare, la disposizione dell’art. 840 c.c. è estranea allo statuto del contratto e della relativa ermeneutica, in quanto svolge la funzione di risolvere il conflitto tra soggetti terzi, non legati, cioè, da inerente vincolo contrattuale, attribuendo la proprietà del sottosuolo, salvi i limiti di ordine pubblico previsti dal primo comma dello stesso articolo, al soggetto titolare del suolo. Ne consegue che il venditore di un fabbricato elevato fuori terra non risponde dell’altruità dei vani interrati, se il contratto, interpretato ai sensi degli artt. 1362 e segg. c.c., non faccia espressamente o implicitamente riferimento anche ad essi come oggetto di cessione.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
L’art. 334 cod. proc. civ., che consente alle parti, contro le quali sia stata proposta impugnazione [ o chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ. ], di proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia decorso il termine ordinario o abbiano fatto acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]