14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2773 del 24 marzo 1999
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 334 c.p.c. — secondo cui la parte contro la quale sia stata proposta l’impugnazione può proporre a sua volta impugnazione incidentale, anche quando per essa sia decorso il termine, oppure abbia fatto acquiescenza alla sentenza — consente alla parte che abbia omesso di proporre l’appello [ o il ricorso per cassazione ] e contro la quale è stato da altri proposto l’appello [ o il ricorso per cassazione ], di proporre a sua volta l’appello [ o il ricorso per cassazione ] incidentale tardivo, ma non consente a colui che aveva omesso di impugnare in appello una statuizione della sentenza di primo grado [ consentendone, così, il passaggio in giudicato ] di proporre ricorso incidentale per cassazione sulla medesima statuizione, per il solo fatto che nei suoi confronti sia stato da altri proposto il ricorso per cassazione.
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