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Articolo 747 Codice di procedura civile — Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

Articolo 747 Codice di procedura civile — Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

L’autorizzazione a vendere beni ereditari [ c.c. 460 2, 499, 531, 694, 703 4, 719 ] si chiede con ricorso diretto [ per i mobili al pretore e per gli immobili ] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [ c.c. 456 ].

Nel caso in cui i beni appartengono a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare [ c.c. 344 ].

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.

Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario [ c.c. 649 ss. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13520/2012

La competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del primo, a norma dell’art. 320, terzo comma, c.c., unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti al suo patrimonio. Ne consegue che, ai sensi del primo comma dell’art. 747 c.p.c., la competenza spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo di apertura della successione, ove il procedimento dell’acquisto “iure hereditario” non si sia ancora esaurito per essere pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario, in quanto, in tale ipotesi, l’indagine del giudice non è circoscritta soltanto alla tutela del minore, ai sensi dell’art. 320 c.c., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell’eredità, così evitandosi una disparità di trattamento fra minori “in potestate” e minori sotto tutela, con riguardo alla diversa competenza a provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 c.c.) e i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all’art. 747 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 14182/2011

L’azione di petizione di eredità non esige l’integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all’eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall’altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l’estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda.

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Cass. civ. n. 5274/2006

Il giudice competente a provvedere sull’eredità giacente, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d’appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilità dall’art. 747, comma terzo, c.p.c.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede — genitore di figli minorenni — dalla rinunzia all’eredità, il relativo provvedimento, ancorché adottato dal tribunale «quale giudice tutelare» e non quale giudice funzionalmente competente per l’eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell’art. 739 c.p.c.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente.

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Cass. civ. n. 1593/1981

Anche dopo la riforma del diritto di famiglia, la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditari del minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore, a norma del terzo comma dell’art. 320 c.c., unicamente per i beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possano considerare acquisiti definitivamente al patrimonio del minore; l’autorizzazione spetta invece — sentito il giudice tutelare — al tribunale del luogo dell’apertura della successione, in virtù del primo comma dell’art. 747 c.p.c., tutte le volte in cui il procedimento dell’acquisto iure hereditario non si sia ancora esaurito, come quando sia pendente la procedura di accettazione con il beneficio dell’inventario, e ciò sia perché in tal caso l’indagine del giudice non è limitata alla tutela del minore, alla quale soltanto è circoscritta dall’art. 320 citato, ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell’eredità, sia perché altrimenti si determinerebbe una disparità di trattamento tra minori in potestate e minori sotto tutela, sotto il profilo della diversa competenza a provvedere in detta ipotesi per i primi (giudice tutelare, ai sensi dell’art. 320 c.c.) e per i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all’art. 747 c.p.c.).

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